Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25811 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 14/10/2019), n.25811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18683-2016 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI,

MARIALUCREZIA TURCO e ARMANDO TURSI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, IUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO e ESTER

ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 12/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/01/2016, R. G. N. 50/2015.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ha rigettato la domanda di accertamento negativo proposta da P.F., confermando la pretesa contributiva oggetto di verbale di accertamento ispettivo dell’Inps con il quale era stato ritenuto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quale produttore libero di impresa di assicurazioni, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con modifiche in L. n. 326 del 2003.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il rinvio alla contrattazione collettiva corporativa, chiaramente non più in vigore, sarebbe da intendersi limitato alla mera definizione normativa di “produttore libero” nel campo assicurativo e che, considerata la palese volontà della legge di estendere la protezione previdenziale alla detta figura, non assumerebbe rilievo la circostanza che il produttore sia legato ad una agenzia o alla stessa società assicurativa. Inoltre, nel caso di specie, ha ritenuto provata l’assenza del carattere occasionale delle prestazioni data la presenza di una lettera di autorizzazione ad espletare l’attività con attribuzione di una piazza.

2.Avverso tale sentenza P.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Inps ha resistito con controricorso.

Con ordinanza n. 19133/2018 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria ravvisando la necessità di ulteriori approfondimenti pur a seguito delle sentenze di questa Corte n. 1768/2018 e n. 2279/2018. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in vista dell’udienza camerale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2 e dell’art. 12 preleggi. Sostiene che l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello di Trento non avrebbe tenuto conto che il rinvio alla contrattazione collettiva del 1939 impone necessariamente che l’obbligo di iscrizione si riferisca ai soli produttori di agenzie e sub agenzie e ciò non solo perchè il contratto collettivo in questione fu stipulato dalla relativa categoria, ma anche perchè in tal modo il legislatore del 2003 ha inteso ampliare l’area di applicazione dell’assicurazione degli esercenti l’attività commerciale (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203) attraverso la formulazione di una norma speciale caratterizzata dal rinvio a figure professionali specifiche e da una disciplina contributiva specifica.

Il testo di legge da applicare non consentirebbe alcuna interpretazione differente e non radicata nel rapporto in capo ad un soggetto agenziale, come dimostrato dal necessario riferimento all’assegnazione ad una piazza o zona (essenziale nella connotazione dell’agenzia preponente che opera all’interno di una zona).

L’interpretazione suggerita, poì, sarebbe confermata dal contenuto nell’art. 109, comma 2, lett. c), codice delle assicurazioni, che prevedono l’obbligo di esclusiva solo per i produttori diretti, e dai lavori preparatori della legge. La genesi della norma, inoltre, si collocherebbe in un momento storico in cui la giurisprudenza tributaria aveva accertato la natura di reddito diverso, derivante da attività occasionale, del reddito tratto dai produttori liberi di compagnie assicurative.

4. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 13 preleggi giacchè l’interpretazione estesa anche ai produttori liberi di compagnia assicurativa, avallata dalla sentenza impugnata, imporrebbe l’applicazione analogica, vietata, della disciplina del contratto collettivo corporativo.

5. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, e del contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 sotto il profilo ulteriore della violazione dell’art. 2697 c.c. posto che i contenuti dell’accertamento ispettivo sarebbero confusi e l’INPS non avrebbe provato l’esistenza degli elementi caratterizzanti richiesti per definire la figura del produttore di IV gruppo.

6. il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018).

7.Tale superiore principio va ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria sopra richiamata n. 19133 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018).

8.Il ricorso, pertanto, va accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originaria domanda del P.. Le spese dell’intero processo vanno compensate considerata l’assoluta novità delle questioni trattate unita alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda del P..

Compensa le spese processuali dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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