Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25691 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/10/2019), n.25691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10159-2014 proposto da:

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., (incorporante

ENGINEERING.IT S.P.A. un tempo denominata ATOS ORIGIN ITALIA

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO GIANNI’, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO TREGLIA;

– ricorrente –

contro

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati RAFFAELA FABBI e LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

e contro

ESATRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 193/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/04/2013, R. G. N. 1125/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta da Atos Origin Italia S.p.A. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) intestata ad Atos Origin S.p.A.

2. Il motivo della decisione, la Corte territoriale argomentava che l’unico soggetto legittimato a proporre l’opposizione a cartella è il destinatario della stessa, nè la cessione d’azienda che nel caso si era verificata in data 13.12.2004 da Atos Origin S.p.A. a Atos Origin Italia S.p.A. determinava liberazione dell’originario debitore, cui se mai si aggiungeva in via solidale il cessionario, a meno che non vi fosse liberazione da parte del creditore. Nè tale legittimazione esclusiva poteva venir meno in virtù degli accordi intercorsi tra le parti in sede di conferimento dell’azienda. Aggiungeva che neppure aveva pregio l’osservazione dell’opponente secondo la quale la cartella di pagamento riportava anche annualità successive alla cessione, considerato che Atos Origin S.p.A. in sede di opposizione avrebbe potuto eccepire di nulla dovere per il periodo successivo al conferimento aziendale.

3. Per la cassazione della sentenza Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (società in cui è confluita per incorporazione Engineering.IT S.p.A., già Atos Origin Italia S.p.A.), ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Inail con controricorso. Engineering Ingegneria informatica S.p.A. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. la parte ricorrente deduce come primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2342 c.c. e l’erronea valutazione dei documenti ai fini dell’accoglimento della domanda. Lamenta che la Corte territoriale non abbia valorizzato la circostanza, risultante dai documenti proposti, che Atos Origin S.p.A. aveva conferito tutta l’azienda inclusi i rapporti di lavoro subordinato ad Atos Origin Italia S.p.A., con esclusione dei debiti verso il gruppo Atos e verso le banche. Aggiunge che tale questione era stata posta a conoscenza del giudice di prime cure mediante la produzione della relativa documentazione e che questi aveva fatto riferimento indifferentemente ad Atos Origin S.p.A. e ad Atos Origin Italia S.p.A. evidentemente ritenendo le due società un unico soggetto giuridico. Ribadisce che la cartella di pagamento riportava anche annualità successive al 2004, data del conferimento d’azienda.

S. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e ribadisce che il giudice di prime cure aveva statuito implicitamente circa la legittimità della titolarità del rapporto controverso in modo che sul punto si era formato il giudicato implicito e/o interno.

6. Come terzo motivo deduce l’omessa motivazione in ordine agli ulteriori motivi di impugnazione proposti nel ricorso in appello.

7. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Questa Corte nell’ordinanza n. 29424 del 15/11/2018, con soluzione cui occorre dare continuità, ha chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale la legittimazione attiva spetta esclusivamente al destinatario della cartella e non ad altri, restando irrilevanti le posizioni di eventuali terzi, ancorchè responsabili in solido con l’ingiunto sul piano del diritto sostanziale. Sulla base di tale principio, ha confermato la sentenza impugnata, che, come nel caso che ci occupa, aveva escluso la legittimazione del cessionario d’azienda a proporre opposizione avverso la cartella esattoriale notificata al cedente e avente per oggetto suoi debiti contributivi.

8. A sostegno del decisum ha argomentato che questa Corte di legittimità ha, ormai da tempo, delineato la struttura processuale dell’opposizione a cartella ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 assimilandola al tipo previsto dal codice di rito per regolare l’opposizione a decreto ingiuntivo (in tal senso Cass. n. 14149 del 06/08/2012, conforme Cass. n. 774 del 19/01/2015); inoltre, si è pure affermato che la notificazione del decreto ingiuntivo, emesso in danno di un soggetto determinato, conferisce al destinatario della notificazione la qualità di parte tenuta ad effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso, con la conseguenza che l’ingiunto e non altri è il soggetto che ha interesse a proporre l’opposizione per far valere la sua estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. SS.UU. 8 luglio 2005 n. 14336; Cass. 3 marzo 1994 n. 2120; 18 giugno 1992, n. 7523; 16 aprile 1983, n. 2637;30 gennaio 1981, n. 731). Nè ai fini della legittimazione all’opposizione alla cartella esattoriale possono assumere rilievo considerazioni fondate sul regime di responsabilità solidale previsto dall’art. 2560 c.c. che è norma finalizzata al rafforzamento del credito del terzo in caso di cessione d’azienda e non certo alla sostituzione processuale.

9. La Corte territoriale ha fatto applicazione del suddetto principio, all’esito della puntuale valutazione della documentazione prodotta e valorizzata dalla stessa parte ricorrente. Ha infatti premesso in fatto che intestataria della cartella era Atos Origin S.p.A e che il 13/12/2004 vi era stato conferimento di azienda da Atos Origin S.p.A., poi S.r.L., ad Atos Origin Italia S.p.A., poi divenuta, per mutamento della denominazione sociale, Engineering.IT, con stesso codice fiscale, con atto notarile prodotto in causa dal quale risultava la cessione della più parte dell’azienda, ivi compresi i debiti verso i terzi e verso i dipendenti, con la sola esclusione dei debiti verso il gruppo Atos e verso le banche. Si era così realizzata una cessione (di ramo) d’azienda, successivamente alla quale la cedente Atos Origin aveva continuato ad esistere ed operare, risultandone ancora nel 2012 un dipendente.

10. La motivazione del giudice di merito ha pure esattamente superato l’obiezione formulata ancora nel ricorso per cassazione, secondo la quale la cartella aveva ad oggetto anche contributi per il periodo successivo alla cessione, argomentando che l’intestataria della cartella avrebbe in proposito potuto e dovuto far valere la propria estraneità all’obbligo contributivo.

11. Nè la decisione nel merito da parte del giudice di primo grado poteva far ritenere maturato il giudicato interno sulla legittimazione, contestata in appello, così come sostenuto con il secondo motivo di ricorso, considerato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale “quaestio iuris”, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (così Cass. Sez. U., n. 7925 del 20/03/2019).

12. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso determina l’inammissibilità del terzo per difetto di interesse, considerato che l’esclusione della legittimazione attiva preclude l’esame delle questioni di merito poste dall’opponente a fondamento dell’opposizione.

13. Segue coerente il rigetto del ricorso.

14. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente Inail, seguono la soccombenza.

15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inail, che liquida in complessivi Euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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