Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25693 del 11/10/2019
Cassazione civile sez. lav., 11/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/10/2019), n.25693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15160/2014 proposto da:
AUTOSERVIZI S. DI V.S. & C. S.N.C., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, ANTONIO MORDINI 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA
ALESSIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO
GURNARI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A. Società incorporante EQUITALIA E.Tr S.P.A. –
Agente della Riscossione Tributi per la Regione Calabria, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 81, presso lo studio dell’avvocato CARMELA
PARISI, che la rappresenta e difende;
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale
procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di
cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,
CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO e LELIO MARITATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1789/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 13/11/2013, R.G.N. 1104/2010.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
che:
1. con ricorso affidato all’agente notificante in data 14 maggio 2014, la parte ricorrente impugna la sentenza della Corte territoriale pubblicata in data 13 novembre 2013, relativa a giudizio di primo grado iniziato il 15 luglio 2009;
2 hanno resistito l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., e Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione;
3. il ricorso è tardivo perchè notificato oltre il termine semestrale d’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (trattandosi di giudizio di primo grado introdotto dopo il 4 luglio 2009; cfr., sul discrimine temporale per l’applicabilità della citata novella al codice di rito, ex multis, Cass. 4 maggio 2012, n. 6784) e ne va dichiarata l’inammissibilità;
4. è appena il caso di ricordare che nelle controversie di cui agli artt. 409 c.p.c. e segg., non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969 (v. art. 3 stessa legge) e che tale esclusione concerne anche i giudizi di cassazione (cfr. Cass., Sez.U., 16 gennaio 2007, n. 749) e tutte le cause che siano state trattate con il rito speciale (v., fra le tante, Cass. 20 luglio 2016, n. 14945);
5. le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate, in favore di ciascuna parte intimata, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso comma 1-bis, ex art. 13.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019