Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7720 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29245-2006 proposto da:
NUOVA TIRRENA DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI
S.P.A. già PRAEVIDENTIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del
Procuratore speciale Avv. T.B., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE SANTARELLI 41, presso lo studio
dell’avvocato ROGANI RAFFAELE, che la rappresenta e difende giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A. (OMISSIS), S.G.
(OMISSIS), S.R. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo
studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentati e difesi
dagli avvocati LECCE GIUSEPPE, PETRONE CARLO giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
UNIONE EURO AMERICANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A.,
MA.GI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 120/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 17/3/2006, depositata il
28/04/2006, R.G.N. 151/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/02/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato RAFFAELE ROGANI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE LECCE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Nuova Tirrena s.p.a., cessionaria di un’impresa assicuratrice per la r.c.a. posta in liquidazione coatta amministrativa e presso la quale era assicurata l’autovettura che il (OMISSIS) aveva provocato un incidente stradale, si duole con ricorso per cassazione che la corte d’appello di Lecce abbia ritenuto (con sentenza n. 120/2006) che il massimale di L. 200.000.000 per persona dovesse essere riferito a ciascuno dei congiunti del defunto S. M., anzichè alla sola vittima primaria.
Resistono con controricorso M.A., S.R. e S.G..
Gli altri intimati (indicati in epigrafe) non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo del ricorso (proposto nel 2006) è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 9 e 21 e della L. n. 738 del 1978, art. 4 sollecitandosi una diversa interpretazione delle disposizioni citate rispetto a quella fatta propria dalla corte d’appello, adeguatasi al principio espresso da Cass. n. 2653/05, difforme rispetto al consolidato, opposto, corretto orientamento.
2.- Il motivo è infondato alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite con sentenza n. 15376/09, con la quale s’è stabilito che, in tema di assicurazione obbligatoria della, responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al (OMISSIS), per persona danneggiata, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (cd. massimale catastrofale).
Al principio s’è adeguata la giurisprudenza successiva: Cass. n. 16455/09 ha in particolare chiarito che per “persona danneggiata” deve intendersi non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto, come i congiunti che abbiano subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l’invalidità della persona immediatamente pregiudicata; ne consegue che l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ove intenda impugnare la sentenza di merito che l’abbia condannata a pagare una somma superiore al massimale di legge, non può limitarsi a dedurre tale eccedenza, ma, in presenza di più persone danneggiate, deve allegare e dimostrare che la condanna ha comportato il superamento sia del massimale per ogni persona danneggiata, sia del massimale catastrofale.
3.- Il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre ad una revisione del nuovo orientamento, nè pone un problema di superamento del massimale catastrofale, eventualmente maggiorato per il ritardo nel pagamento. Va dunque respinto, con la conseguente condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5.200, di cui 5.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011