Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7709 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. III, 05/04/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7709
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31083-2006 proposto da:
R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA U. TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato BRAGAGLIA
ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARTELLI FABIO,
BENVENUTI ROSSANA giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.S., M.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato
ANTONUCCI ARTURO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNELLI GIANLUCA giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1127/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE –
SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 27/4/2006, depositata il 19/05/2006,
R.G.N. 301/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2011 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato ARTURO ANTONUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la inammissibilità o il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1127/06, depositata il 19.5.06 e notificata il 25.9.2006, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa in primo grado, ha risolto il contratto di locazione per inadempimento del locatore, R.A., e ha condannato quest’ultimo a pagare ai conduttori, M.A. e S., la somma di Euro 10.343,25 in risarcimento dei danni.
Il R. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.
Resistono gli intimati con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, che denunciano violazioni di legge, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27), poichè non contengono l’enunciazione dei quesiti di diritto sui quali la Corte di cassazione dovrebbe pronunciare.
2.- Il quarto motivo, che lamenta vizi di motivazione, e le censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione contenute negli altri motivi, sono anch’essi inammissibili sensi dell’art. 366 bis cit., poichè non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere insufficiente o contraddittoria, nè la specificazione delle ragioni per cui è da ritenere inidonea a giustificare la decisione.
Si ricorda che anche quando si denuncino vizi di motivazione il ricorso deve contenere un momento di sintesi delle censure (analogo al quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008).
Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).
3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011