Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7848 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4988/2010 proposto da:
M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato ROCCASALVA
PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONACA Domenico giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 383/2009 del TRIBUNALE di MODICA del 19/11/09,
depositata il 30/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
Con sentenza emessa il 30 novembre 2009 il Tribunale di Modica condannava M.A. al pagamento in favore di C. M.G. della somma di Euro 13.250,00, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di giudizio, a titolo di rimborso di debiti sociali maturati anteriormente alla cessione della quota del 50% della QUASAR Computer s.n.c., in forza di una clausola che poneva a carico del venditore convenuto tutti gli oneri e le passività, inerenti alla quota, maturate fino alla data dell’alienazione.
Avverso la sentenza, notificata il 15 dicembre 2009 il M. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e notificato il 13 febbraio 2010.
Deduceva:
1) la nullità della sentenza per mancata disapplicazione del D.Lgs. 5 del 2003, art. 13, comma 2, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 340/2007;
2) La litispendenza, ex art. 39 cod. proc. civ., con altro giudizio tra le stesse parti, pendente dinanzi alla Corte d’appello di Catania e relativo alla medesima cessione di quota.
La signora C. non svolgeva attività difensiva.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso per saltum sembra, prima facie, inammissibile, in carenza di accordo con la parte resistente, mediante visto apposto sul ricorso, o mediante atto separato unito ad esso (art. 366 cod. proc. civ., comma 3).
Oltre a ciò, si osserva che, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 2, l’impugnazione può proporsi solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; e cioè, per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione di norme sostanziali): laddove le due censure riguardano, invece, l’inosservanza di norme processuali.
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della parte ricorrente, che non ha depositato memoria;
– che all’udienza del 24 febbraio 2011, in Camera di consiglio, il P.G. non ha mosso rilievi critici alla relazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011