Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7779 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 05/04/2011), n.7779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3404/2010 proposto da:

L.R.V. (OMISSIS), P.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA

287 – VILL. 22, presso lo studio dell’avvocato PELO MAURO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FIORAVANTI Alessandro, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato MOLINO Claudia,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STANCANELLI

ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1308/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

12/06/09, depositata l’01/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 21.7 c.a. del Consigliere relatore: “Trattasi dell’impugnazione di una sentenza che, in riforma di quella di primo grado, ed in accoglimento della principale domanda attrice, ha accertato, sulla scorta delle risultanze del titolo e delle planimetrie, dall’una e dall’altra parte prodotteci tracciato di una servitù di passaggio e condannato i convenuti alla rimozione degli ostacoli, costituiti da alcuni vasi dai medesimi apposti, che limitandone l’ampiezza, non consentivano il transito dei mezzi meccanici per tutto il relativo percorso. I cinque motivi del ricorso, proposto dai soccombenti, si palesano infondati, per le considerazioni di seguito, rispettivamente esposte.

1) Non sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c., dedotta nel primo motivo, poichè i giudici di appello hanno chiaramente individuato, così come era stato richiesto nella domanda ribadita dagli appellanti, “l’estensione qualitativa e quantitativa” della servitù, al riguardo statuendo che il diritto reale, da esercitarsi lungo il percorso e per il tratto indicati in un atto di divisione del 1969, gravava sulla corte compresa “tra il fabbricatola capanna ed il pozzo” e consentiva anche il transito con mezzi meccanici, allo stato invece impedito dall’apposizione degli ostacoli: così fornendo, in ordine sia al percorso (attraverso “la corte” come sopra individuata), sia alle modalità dell’esercizio del passaggio, una esauriente risposta alla domanda di accertamento, il cui accoglimento costituisce la premessa di quella di condanna alla rimozione; 2) il secondo ed il terzo motivo, deducenti violazione e falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 1362 e 1371 c.c. e dell’art. 1065 c.c., si risolvono in palesi censure sugli accertamenti di merito, adeguatamente motivati, contenuti della decisione, che senza evidenziare alcun effettivo malgoverno dei canoni di ermeneutica contrattuale, o del principio secondo cui la servitù deve esercitarsi in conformità al titolo, propongono soltanto una diversa interpretazione della risultanze processuali, che nella presente sede non è consentita;

3) il quarto e quinto motivo, “infine, deducono carenze e vizi della motivazione insussistenti, poichè i giudici di appello, sulla scorta di accertamento di fatto basato sulla prioritaria disamina del titolo e delle planimetrie, prodotte dall’una e, dall’altra parte e ritenute sostanzialmente conformi, hanno spiegato come la situazione di fatto attuale, caratterizzata dalla presenza dei vasi nella corte gravata dalla servitù, restringenti il tracciato, fosse tale da non consentire anche l’agevole passaggio dei mezzi meccanici; sicchè la statuizione restitutoria adottata, consequenziale al compiuto accertamento, risulta adeguatamente motivata sulla base di incensurabile valutazione di merito, poco o punti rilevando, in un contesto nel quale le risultanze dei titoli sono state ritenute chiare (assumendo preminenza ex art. 1065 c.c.) l’eventuale diverso tenore di quelle orali. Si propone pertanto la reiezione del ricorso”.

All’esito dell’odierna udienza camerale, rilevato che non vi sono state osservazioni da parte del P.G. o delle parti, il collegio fa proprie le argomentazioni sopra esposte, alle quali vanno aggiunte le seguenti: a) quanto al primo motivo, l’inammissibilità, per difetto d’interesse, del ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte (Cass. 8905/96); b) quanto al secondo, la precisazione che la corte di merito non ha affatto esteso il diritto di passaggio a tutta la corte, ma ha indicato l’ampiezza di esso sulla medesima, così come già identificata, onde non sussiste il vizio di erronea interpretazione della clausola; c) quanto al terzo, l’infondatezza manifesta della tesi secondo cui la clausola non consentiva la determinazione dell’estensione della servitù in quanto, specificandosi nella stessa che il passaggio aveva natura pedonale e carrabile, necessariamente veniva individuato in un agevole transito dei mezzi meccanici l’ampiezza del percorso assoggettato alla servitù, come correttamente ritenuto dal giudice a quo.

Si rigetta conclusivamente il ricorso, regolando le spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, in favore della resistente.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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