Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25717 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 11/10/2019), n.25717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19559-2018 proposto da:

ARCO SPEDIZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso

lo studio dell’Avvocato SALVINI LIVIA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MENEGON LINA, SARDELLA ALFREDO;

– ricorrente –

contro

AMA SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CALDERON DE LA BARCA 87, presso lo studio

dell’Avvocato LITTA FABIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato SCICOLONE STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2472/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Arco Spedizioni S.p.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Ama S.p.A. proposto avverso la sentenza n. 909/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento relativa a TARI TIA TARES 2010-2014;

Ama S.p.A. resiste con controricorso;

la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19” avendo la CTR “ritenuto che AMA S.p.A. …(avesse) … documentato in appello “la regolarità della notifica dei due avvisi di pagamento prodromici alla cartella impugnata” giudica(ndo)… tardiva la contestazione della pretesa, aggiungendo che la mancata impugnazione degli avvisi nel termine di sessanta giorni dalla notifica rende(va) definitivo “l’accertamento””;

1.2. come più volte ribadito da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo (nella specie, “avvisi di pagamento” secondo quanto riportato nella sentenza impugnata), è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo (nella specie, la cartella di pagamento) (cfr. Cass. nn. 14675/2016, 16952/2015, 2616/2015, 11157/2013);

1.3. per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, (cfr. Cass. nn. 27385/2008, 21045/2007) l’elencazione contenuta nell’art. 19 del ridetto Decreto deve essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) sia in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001 (legge Finanziaria 2002);

1.4. ne consegue che deve ritenersi pertanto impugnabile ogni atto che risulti sostanzialmente idoneo a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria già cristallizzata e ben definita sia relativamente all’au sia in considerazione del quantum debeatur;

1.5. sorge, invero, in capo al contribuente destinatario dell’atto, gìà al momento della ricezione dello stesso, l’interesse ex art. 100 c.p.c. a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa, e quindi, invocare necessariamente una imprescindibile tutela giurisdizionale e, comunque, di controllo sulla legittimità sostanziale della pretesa tributaria esternata dall’ente impositore o dall’Amministrazione finanziaria in genere, al fine di prevenire la notifica di successivi atti esecutivi gravati di sanzioni ed interessi a carico del destinatario;

1.6. nel caso di specie gli atti prodromici all’emissione della cartella di pagamento impugnata dalla contribuente, denominati dalla CTR “avvisi di pagamento”, hanno certamente natura di atti impositivi, avendo la stessa AMA, in appello, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, ribadito che “gli stessi regolamenti comunali n. 56/10 e n. 83/13, disciplinanti la Tia e la Tares, “agli artt. 20 e 23… sanciscono che l’iscrizione a ruolo è preceduta dalla notifica di avvisi di pagamento, quali sono gli atti presupposti””;

1.7. questa Corte, come si è detto, ha quindi avuto modo di precisare che, ciò costituendo un’estensione della tutela del contribuente, “la mancata impugnazione da parte di quest’ultimo di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e quindi la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici espressamente previsti dall’art. 19”, atteggiandosi dunque, l’impugnativa ad opera del contribuente di un atto non espressamente contemplato dall’art. 19, ma idoneo ad esprimere compiutamente la pretesa impositiva, come facoltà e non come onere (cfr. Cass. nn. 17010/2012, 16100/2011; Cass. SU n. 10672/2009);

1.8. ne deriva che la decisione impugnata risulta erronea laddove sì afferma che, in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, la contribuente non possa far valere le proprie ragioni afferenti alla stessa contestazione dell’an o del quantum della pretesa impositiva già esplicitata negli atti d’intimazione di pagamento;

2. il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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