Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25718 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 11/10/2019), n.25718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18789-2018 proposto da:

S.A. in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro

tempore della SHOES MARKET DI S.A. & C.,

S.S.M.L. e S.G. nella qualità di eredi di

P.G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

CLAUDIO GRASSI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1072/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1072/5/2018 depositata in data 13.3.2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, ha rigettato l’appello proposto dalla società Shoes Market di S.A. & C sas avverso la sentenza n. 11188/7/15 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva rigettato il ricorso della contribuente, decisione avente ad oggetto un avviso di accertamento per IRAP e IVA 2009;

– La CTR confermava la ripresa nel merito, sulla base dell’applicazione di studio di settore e del significativo scostamento rispetto al dichiarato, non essendo decisive in senso contrario le deduzioni della contribuente di vendere stock di merce full moda;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, e i soci S.A., S.G. e S.S.M.L., affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso, mentre l’Agente della Riscossione è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti denunciano la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, e al TUIR, art. 5, non essendo stati evocati in giudizio nè in primo nè in secondo grado tutti i soci della società, i quali a loro volta avevano impugnato gli avvisi di accertamento per II.DD. quali redditi da partecipazione in conseguenza dell’emissione dell’avviso di accertamento impugnato in questa sede;

– Il motivo è fondato. Va al proposito ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815);

– Ciò detto, dalla sentenza si evince che parte del processo di appello è stata la sola società, mentre ricorrenti in Cassazione sono anche tutti i soci i quali rendono nota l’esistenza di altri processi, avverso accertamenti consequenziali a questo, non riuniti. Orbene, il fatto che non siano stati riuniti i processi in sede di appello non determina di per sè la nullità dell’intero giudizio, dovendosi contemperare esigenze di rispetto del contraddittorio, ratio del litisconsorzio che certamente trova applicazione nel caso di specie in cui si assiste ad un’unitaria vicenda oggetto dell’accertamento che coinvolge la società di persone e i soci, con quelle del rispetto dei tempi del giusto processo. La giurisprudenza richiede tuttavia alcune condizioni per evitare la nullità attraverso la riunione: identità oggettiva quanto alla ‘causa petendì, simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione dei relativi processi avanti ad entrambi i giudici del merito e, infine, identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 12734 del 23/05/2018). Tuttavia, nel caso di specie, la possibilità di riunire tali processi è esclusa dalla deduzione contenuta a pag. 6 del ricorso, e non contestata, secondo la quale, al momento della sua proposizione sono pendenti i processi nei confronti degli accertamenti impugnati dai soci e quindi, mancano le condizioni per poter evitare la declaratoria di nullità;

– E’ infine vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP, anche l’IVA, tuttavia la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ma qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e, come nel caso qui vagliato, anche l’IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016).

– Conseguentemente, accolto il primo motivo, assorbiti il secondo e terzo – con cui rispettivamente si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo circa le rimanenze di merce e la violazione di legge nel valutare le risultanze degli studi di settore -, la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla CTP di Catania, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e ulteriore trattazione, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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