Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25636 del 11/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11735-2017 proposto da:
IMMOBILIARE CAVOUR SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO
80, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO GRASSI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO GERMINARA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1905/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 02/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Immobiliare Cavour s.r.l. contro gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione agli anni d’imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, veniva accertato maggior reddito in applicazione della L. n. 724 del 1994, in tela di società di comodo.
Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Con apposita istanza, la società contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la società contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.
Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019