Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25662 del 11/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11904-2018 proposto da:
IN. CA.R. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORSI 4, presso lo studio
dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO SALVO;
– ricorrente –
Contro
SYNTHESIS CONSULTING SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 221/2017 della CORTE D’APPELLO) di
CALTANISSETTA, depositata il 02/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Con decreto n. 251/2004 il Tribunale di Caltanissetta ingiungeva a IN. CA.R. s.r.l. il pagamento della somma di Euro 4.023,19 in favore di Synthesis Consulting s.r.l. Avverso tale decreto proponeva opposizione IN. CA.R. s.r.l.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 31/2010, rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello IN. CA.R. s.r.l., deducendo sia errori nel dispositivo che la mancanza di motivazione.
La Corte d’appello di Caltanissetta, preliminarmente rilevato che gli errori contenuti nel dispositivo della sentenza impugnata costituivano meri errori materiali emendabili con il procedimento di correzione, con sentenza 2 ottobre 2017, n. 221, rigettava l’appello.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione IN. CA.R. s.r.l. L’intimata Synthesis Consulting s.r.l. non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. L’unico motivo di ricorso lamenta “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione dell’art. 132, c.p.c., n. 4; motivazione inesistente o comunque meramente apparente”. La sentenza d’appello, ad avviso della ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado “contiene l’esposizione ordinata dei fatti, delle ragioni e degli argomenti che sulla scorta della espletata prova orale hanno condotto il giudice a ritenere la sussistenza del credito azionato”, in quanto la motivazione della pronuncia di primo grado sarebbe stata solo apparente.
Il motivo è inammissibile. Il giudice d’appello, dopo aver escluso qualsiasi vizio della motivazione della pronuncia di primo grado, ha rilevato che, in ogni caso, l’appellante si era limitato a dedurre il vizio di nullità, ma non aveva indicato, nell’atto di appello, alcuna ragione per cui l’opposizione a decreto ingiuntivo doveva ritenersi fondata, autonoma ratio decidendi che non è stata censurata dalla ricorrente. Secondo l’orientamento di questa Corte, “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (così, da ultimo, Cass. 18641/2017).
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla viene disposto circa le spese del presente giudizio, non avendo l’intimata proposto difese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 – quater, i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019