Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25664 del 11/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13705-2018 proposto da:
LA NEOLITICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALOIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato EUGENIO CARBONE;
– ricorrente –
contro
R.O.A. SRL, V.L. & C. SAS;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1997/2017 del TRIBUNALE di BENEVENTO,
depositata il 06/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Con ricorso monitorio al Giudice di pace di Guardia Sanframondi La Neolitica s.r.l. chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di R.O.A. s.r.l. per l’importo di Euro 2.095,32 a titolo di corrispettivo per una fornitura di pietre per gabbioni.
Avverso tale decreto proponeva opposizione R.O.A. s.r.l., chiedendo al giudice l’autorizzazione a chiamare in causa la ditta V.L. & C. s.a.s. – cui aveva subappaltato i lavori di esecuzione del piazzale per i quali era stata richiesta la fornitura oggetto di causa.
Il Giudice di pace, previamente instaurato il contraddittorio nei confronti della terza chiamata, con sentenza n. 649/2014 rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.
2. Nei confronti di tale sentenza proponeva appello R.O.A. s.r.l., lamentando l’erronea valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di pace con particolare riferimento all’esistenza del rapporto obbligatorio tra essa e Neolitica s.r.l., essendo stata esclusivamente la ditta V. a richiedere la fornitura oggetto di causa.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza 6 novembre 2017, n. 1997, accoglieva l’appello e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda di Neolitica nei confronti di R.O.A. e condannava V.L. & C. al pagamento, in favore di Neolitica, della somma di Euro 2.095,32; condannava inoltre V.L. & C. e La Neolitica, in solido tra loro, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore di R.O.A..
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione La Neolitica s.r.l. Le intimate R.O.A. s.r.l. e V.L. & C. s.a.s. non hanno proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), censurando, sotto un primo profilo, la legittimità della sentenza d’appello nella parte in cui, dopo avere ritenuto fondata la domanda della ricorrente, l’ha condannata a pagare le spese di causa del doppio grado di giudizio; sotto un secondo profilo la ricorrente lamenta che, ove pure si volesse ritenere corretta la sua condanna a pagare le spese di lite in favore di R.O.A., è illegittima la sentenza laddove non condanna V. a pagare le spese in proprio favore.
Il motivo, infondato laddove lamenta la condanna a pagare le spese in favore di ROA (nei cui confronti la ricorrente ha chiesto l’emanazione del decreto ingiuntivo e di cui invece il giudice d’appello ha escluso la responsabilità), è invece fondato laddove contesta la mancata condanna di V., terza chiamata nei cui confronti è risultata vincitrice, a pagare le spese dei due gradi di giudizio nei suoi confronti.
II. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al secondo profilo dell’unico motivo; la sentenza va cassata in relazione al profilo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Benevento che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo profilo del suo unico motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Benevento in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019