Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7797 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. I, 05/04/2011, (ud. 05/10/2010, dep. 05/04/2011), n.7797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gozzadini

20, presso l’avv. Prosperino Alberto, che lo rappresenta e difende

per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia in data 25

febbraio 2008. nel procedimento n. 192/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 5 ottobre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. Patrone Ignazio, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati:

RITENUTO CHE:

1. D.G. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso il decreto della Corte di appello di Perugia in data 25 febbraio 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione, appare inammissibile, in quanto la censura si sostanzia in una non consentita censura di merito all’apprezzamento di fatto, congruamente motivato, compiuto dalla Corte di appello in ordine alla complessità della vicenda processuale;

3. il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito gli ha interamente addebitato il tempo occorso per pervenire alla pronuncia di incompetenza da parte del Giudice di Pace, appare manifestamente fondato; infatti, in tema di criteri di accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, non può essere di per sè imputato al comportamento della parte che richieda l’equa riparazione ed espunto dal computo della durata complessiva del procedimento di cui si adduca l’irragionevole durata, l’intero periodo occorso per pervenire alla declaratoria d’incompetenza del giudice dalla medesima parte inizialmente adito. La erronea proposizione di una domanda davanti a giudice incompetente (nella specie per valore) non esonera, infatti, dal dovere di verificare se nel periodo occorso per pervenire alla declaratoria d’incompetenza fossero ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficienze dell’apparato giudiziario, ovvero al comportamento della medesima parte che quel giudice aveva erroneamente adito (Cass. 2005/1334);

4. appaiono assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si critica la liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione di dette spese in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che. a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione con riferimento al primo motivo di ricorso, mentre in relazione al secondo motivo, il collegio stesso ha rilevato la carenza di interesse all’impugnazione in capo al ricorrente, al quale è stato comunque riconosciuto dal giudice di merito un equo indennizzo, pari ad Euro 4.000.00, sicuramente superiore a quello di Euro 3.750,00 che – anche conteggiando nel termine di durata non ragionevole il periodo di sei mesi escluso dal giudice di merito e occorso per pervenire alla pronuncia di incompetenza del Giudice di pace, per una complessiva durata non ragionevole di quattro anni e sei mesi – avrebbe dovuto essere riconosciuto in base ai criteri più di recente applicati da questa Corte, in conformità ai principi fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e stabiliti nella misura di Euro 750.00 per anno di ritardo per i primi tra anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ciascun anno successivo (Cass. 2009/16086:2010/819);

B1) ritenuto che, in conseguenza della dichiarazione d’inammissibilità dei primi due motivi, è necessario pronunciarsi in ordine a terzo e quarto motivo del ricorso, con i quali si critica la liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice di merito, ritenuti assorbiti nella relazione in atti;

osservato che il terzo motivo, nella parte in cui si censura la liquidazione, da parte della Corte d’appello, delle spese processuali senza la specificazione delle risultanze di causa di cui la Corte stessa ha tenuto conto, deve essere consideralo inammissibile; che infatti è certamente esatto il principio di diritto, richiamato dal D., secondo cui la liquidazione globale (sempre che siano indicati separatamente gli onorari dai diritti) può essere ammessa solo nell’ipotesi in cui sia stata presentata la nota delle spese a cura della parte cui vanno rimborsate, dovendosi presumere, in tal caso, che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota, mentre, se, come è pacifico nella specie, tale nota non sia stata presentata in violazione dell’art. 75 disp. att. c.p.c., il giudice ha il potere – dovere di provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali sulla base degli atti di causa, ma è tenuto ad indicarli specificamente (Cass. 1995/1707;

2002/1276); che deve, tuttavia, tenersi conto che tale principio trova il suo presupposto logico nel fatto che la liquidazione delle spese giudiziali deve essere compiuta dal giudice in modo tale da poter mettere in ogni caso la parte interessata in grado di controllare se egli abbia rispettato i limiti delle relative tabelle, così da consentirle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe nella misura necessaria a consentire il controllo di conformità, e che di conseguenza la violazione di cui sopra diventa irrilevante per carenza d’interesse, se risulta in atti che la parte ha potuto in concreto esercitare tale controllo (Cass. 2003/9700); che nella specie il complessivo esame del terzo motivo consente di pervenire a tale conclusione, atteso che il ricorrente ha analiticamente precisato le attività difensive svolte nel corso del giudizio e le risultanze di causa su cui ha fondato la sua doglianza; che inoltre lo stesso quesito di diritto, formulalo secondo la disciplina normativa applicabile al caso concreto ratione temporis e incentrato sulla necessità di verificare la conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe forensi, è privo di rilevanza, per quanto sopra osservato, nella fattispecie in quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con il provvedimento impugnato (Cass. S.U. 2008/11650) ritenuto che la seconda censura sollevata nel terzo motivo, relativa alla determinazione dei diritti in misura inferiore agli importi fissi previste nelle tabelle forensi ed al mancato conteggio dell’indennità di trasferta, è inammissibile, in quanto il quesito di diritto formulato dal ricorrente è inidoneo a perseguire la finalità per il quale è stato previsto dalla disciplina normativa che lo ha previsto, risolvendosi nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, senza contenere la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso de ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658: Cass. 2008/19769: 208/24339), tenuto anche conto che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002;

2007/23153; 2008/16941; 2008/20409);

osservato che si configura come inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata liquidazione delle spese vive da parte del giudice di merito, atteso che il relativo quesito di diritto si risolve nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata e non contiene la sintetica indicazione della, diversa regola di diritto applicata dal giudice di merito; ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre le ragioni della decisione in ordine al secondo motivo di ricorso giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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