Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25440 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 829-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
CARTELLONISTICA SARDA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 348/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 24/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Cartellonistica Sarda s.r.l. contro un diniego di definizione di istanza di condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13: la CTR – pur avendo correttamente ritenuto che l’omesso pagamento delle rate successive alla prima determinasse il mancato perfezionamento del condono avrebbe erroneamente comminato la sanzione in relazione alla sola somma di condono non versata, dando rilievo alla tenuità della violazione;
che l’intimata non ha resistito;
che il motivo del ricorso è fondato;
che il condono fiscale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge (Sez. 6-5, n. 2251 del 28/01/2019; Sez. 5, n. 14373 del 09/06/2017);
che la CTR non si è attenuta ai predetti principi;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;
che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019