Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25456 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25456
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2949-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.Z.E. e per essa il fratello
P.Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso
lo studio dell’avvocato GUENDALINA CANNIZZARO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO PERRONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2194/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
19/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di P.Z.E. avverso un avviso di accertamento IRPEF ed IVA, relativo all’anno 2004.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, deduce la violazione dell’art. 149 c.p.c., e L. n. 890 del 1982, art. 8;
che la CTR avrebbe erroneamente respinto il motivo di appello dell’Ufficio, volto a contestare la tardività del ricorso introduttivo;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, in effetti, l’esame del fascicolo di merito ha mostrato come in data 24 novembre 2009 fu spedita dall’Ufficio postale di (OMISSIS) la raccomandata informativa, sicchè il processo notificatorio avrebbe dovuto reputarsi perfezionato il successivo 4 dicembre 2009: da ciò la tardività dell’impugnazione, avvenuta solo il 5 febbraio 2010;
che la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicchè il termine per l’impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nell’attuale formulazione (Sez. 5, n. 2638 del 30/01/2019; Sez. 6-5, n. 6242 del 10/03/2017); che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo; che le spese del giudizio di secondo grado e quelle di cassazione devono essere interamente compensate fra le parti, considerate le oscillazioni giurisprudenziali in tema di raccomandata informativa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo.
Compensa le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019