Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7382 del 31/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7382
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
avv. D.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via
Picardi 4, presso l’avv. Corrado Pascasio, rappresentato e difeso da
se medesimo, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende per legge;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania (Napoli), Sez. 1^, n. 716/01/04 del 28 ottobre 2004,
depositata il 18 novembre 2004, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4
febbraio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Antonio De Mari per il ricorrente;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
OSSERVA
Letto il ricorso concernente il giudizio di ottemperanza riferito alla sentenza n. 951/1/95 della Commissione Tributaria di Primo Grado di Napoli, con specifica domanda di provvedere anche sulle spese;
letto il controricorso dell’amministrazione;
dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio iniziato successivamente all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate; rilevato che il ricorso, proposto dall’avvocato che si era dichiarato antistatario, è supportato da tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica, con i quali si denuncia, sotto vari profili del vizio di violazione di legge, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha provveduto sulla liquidazione delle spese, che pur era stata specificamente richiesta;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dall’art. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d’impugnazione” (Cass. n. 13513 del 2005);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011