Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7482 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. II, 31/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REG LOMBARDIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE P. I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 1,

presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VIVONE DARIO,

GALLONETTO SABRINA;

– ricorrente –

contro

EUROLAT SCARL NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

C.R. P.I. (OMISSIS), P.S. IN

QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI EUROLAT SCARL C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI 5, presso lo studio dell’avvocato TONACHELLA AMEDEO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMONDI ESTER;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 690/2004 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata

il 20/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Carlo Albini con delega depositata in udienza

dell’Avv. Federico Tedeschini difensore della ricorrente che si

riporta al ricorso;

udito l’Avv. Ermondi Ester difensore dei resistenti che si riporta al

ricorso e alle memorie;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto con

compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 2003, S.P., quale legale rappresentante della Eurolat Scarl e la Coop. Eurolat Scarl proponevano opposizione avverso il decreto della Regione Lombardia con cui si intimava loro il pagamento di 45.000,00 Euro per violazione dell’obbligo di effettuare le trattenute o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti di produttori di latte in eccesso e di 2.500,00 Euro per violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione; resisteva la Regione Lombardia. Il tribunale di Mantova, con sentenza in data 11.6 – 20.7.2004, annullava la prima sanzione e riduceva la seconda a 1.032,92 Euro e regolava le spese. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, la Regione Lombardia; resistono con controricorso, illustrato anche con memoria, le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle more del presente giudizio le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 12.12.2006, n 26435, hanno posto fine a pregressi contrasti sul punto e hanno affermato che si ritiene fondata la deduzione, di carattere prioritario ed assorbente, sul contrasto fra le norme nazionali e comunitarie, che comporta la disapplicazione della normativa nazionale al riguardo.

Infatti l’art. 2, n. 2 del Regolamento del Consiglio CE n 3950 del 1992, secondo la Corte di Giustizia, deve essere interpretato nel senso che pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero caseari, tuttavia tale disposizione, prevedendo una facoltà, non impone alcun obbligo agli acquirenti.

La L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11, ove dette norme traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria nell’interpretazione vincolante della Corte di Giustizia e vanno pertanto disapplicati.

Tale autorevole avviso, cui si presta convinta adesione, comporta che le disposizioni nazionali sulla cui base era stato emesso l’opposto decreto della Regione Lombardia non possono trovare applicazione, con la conseguenza che il presupposto sanzionatorio su cui la pretesa di applicazione della pretesa pecuniaria si basa non opera nell’ordinamento.

Poichè sia l’una che l’altra ipotesi sanzionatoria si basano sulla previsione contenuta nelle norme nazionali da disapplicare, il ricorso deve essere respinto.

La preesistenza di contrasti giurisprudenziali all’epoca in cui i fatti si sono verificati ed il procedimento si è svolto, giustificano la totale compensazione delle spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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