Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7406 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3008/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 29169/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per revocazione avverso la ordinanza di questa Corte n. 29169/2008, che aveva dichiarato inammissibile, per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica, il ricorso per revocazione proposto dai medesimi avverso la sentenza della stessa Corte n. 24499/2005 che aveva dichiarato inammissibile sempre per mancata produzione della cartolina di ritorno, il ricorso avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo che aveva deciso in senso favorevole al contribuente R.F. in ordine alla istanza di rimborso Irpef e SSN per gli anni 1993-1997.

Si dolgono i ricorrenti di errore sulla percezione del deposito della cartolina di ritorno relativo alla notifica del ricorso per revocazione.

La contribuente non resiste.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte 27 marzo 2008, n. 29169/08 è inammissibile non sotto il rispetto che si tratterebbe di una ordinanza, in quanto ogni questione in ordine alla ammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto nei confronti delle ordinanze pronunciate a seguito di procedimento camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1 appare risolta alla luce del recente arresto della Corte costituzionale del 9 luglio 2009, n. 207, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 16, nella parte in cui non prevede l’esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, V. sul punto Cass. n. 2009/28019.

E’ inammissibile invece a norma dell’art. 403 cod. proc. civ., che dispone che non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro la sentenza sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Pertanto, quando è impugnata per revocazione una sentenza o ordinanza della Corte di cassazione, l’impugnazione non è ammissibile, poichè sulla revocazione pronunciata dalla Cassazione non è ammissibile una nuova impugnazione.

Se ne ricava che la decisione della Cassazione n. 24499/2005, già oggetto di revocazione, non è suscettibile di nuova revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinar.

Le SS.UU di questa Corte (n. 5055/2006) hanno, altresì, osservato che non è proponibile neppure il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., giacchè questo è un mezzo di impugnazione consentito solo quando l’ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio.

In questo senso il ricorso per Cassazione, oggetto di questo giudizio, è manifestamente infondato e deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perchè l’intimati non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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