Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7431 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CHIOZZA

ANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALOSI PIETRO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., G.A., FONDIARIA SAI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4275/2005 del TRIBUNALE di PALERMO – SEZIONE

TERZA CIVILE, emessa il 27/10/2005, depositata il 30/12/2005, R.G.N.

12440/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 D.M.A. e C.F., quali genitori esercenti la potestà genitoriale su D.M.A., convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Palermo G.A., M.R. e Fondiaria S.A.I. s.p.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento delle lesioni patrimoniali patite dal minore il quale, mentre viaggiava a bordo del suo motociclo, era stato urtato da una Opel Corsa di proprietà di M.R., che non aveva rispettato il diritto di precedenza.

I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero la reiezione delle avverse pretese.

2 Con sentenza del 9 giugno 2004 il giudice adito rigettò la domanda, condannando altresì gli attori al pagamento, in favore della M. e del G., della somma di Euro 775,00, a titolo di risarcimento danni per lite temeraria.

Proposto gravame dai soccombenti, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello, ha rigettato la domanda ex art. 96 cod. proc. civ.; ha confermato nel resto l’impugnata sentenza; ha dichiarato compensate per un terzo le spese del grado, condannando gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento del residuo in favore della controparte.

Ha ritenuto il decidente che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile esclusivamente al D.M., il quale aveva tenuto una condotta di guida contraria agli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 148.

3 Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D.M. A., formulando due motivi e notificando l’atto a Fondiaria S.A.I. s.p.a., a M.R. e ad G.A..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

4 Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2054 cod. civ., comma 2, per avere il giudice di merito erroneamente escluso la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, ignora che detta presunzione ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause e il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso (confr. Cass. civ., 5 maggio 2009, n. 10304). Va poi osservato, sotto altro, concorrente profilo, che le deduzioni volte a rappresentare la prevalenza della colpa dell’automobilista in ragione della irregolarità della manovra dallo stesso intrapresa, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. A giudizio del collegio,, invero, la motivazione addotta a sostegno della scelta operata in dispositivo, innanzi sinteticamente riportata, applica correttamente i principi giuridici che governano la materia ed è immune da vizi, il che rende insindacabile in questa sede l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità dell’incidente e del comportamento dei guidatori (confr. Cass. civ., 10 agosto 2004, n. 15434).

5 Il secondo mezzo col quale l’impugnante lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., perchè il Tribunale ha posto a suo carico il pagamento di due terzi delle spese del secondo grado, malgrado l’accoglimento del motivo di gravame relativo alla condanna per lite temeraria, è resistito dal principio per cui il regolamento delle spese, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (confr. Cass. civ., 2 luglio 2008, n. 18173). E nella fattispecie, considerata la prevalente soccombenza degli appellanti, tale discrezionalità è stata correttamente esercitata.

Il ricorso è respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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