Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7249 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2196/2009 proposto da:

V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO

STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELI Giampietro

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.G. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GATTI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CALVETTI SERGIO giusta mandato a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentate –

contro

V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELI Giampietro

giusta delega a margine controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1469/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

emessa il 24/10/2007, depositata il 05/12/2007; R.G.N. 2691/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato Stefano DI MEO (per delega avv. Giampietro DANIELI);

udito l’Avvocato FERECICO Hernandez (per delega Avvocato GABRIELE

GATTI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Venezia, decidendo quale giudice del rinvio da sentenza della Corte di Cassazione del 25 ottobre 2004 tra le parti in lite – V.L., quale conduttrice, tenuta al rilascio di locali commerciali di cui al contratto di locazione del 17 luglio 1990, e B.G., locatore e disdettante – attenendosi ai dieta della Corte rinviante, con sentenza pubblicata il 5 dicembre 2007, ha accolto per quanto di ragione lo appello della V., dichiarando che il contratto di locazione è cessato il 30 giugno 2001, respingendo ogni altra domanda. Compensando integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del processo.

Per quanto qui interessa la Corte, esaminata la eccezione della disdetta, come richiesto da questa Suprema Corte, la riteneva nulla in quanto inidonea a giustificare il diniego di rinnovazione del contratto commerciale, comunicato con lettera del 17 luglio 1990.

Rilevava la rinnovazione del rapporto per altri nove anni ed infine al sua cessazione alla data del 30 giugno 2001.

La Corte inoltre rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla V. per lo spossessamento dal maggio 1996 al 30 giugno 2001, data della cessazione della locazione non avendo la parte danneggiata dato la prova del danno patrimoniale subito.

2. Contro la decisione ricorre la V. deducendo sette motivi di ricorso, resiste il B. e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. I ricorsi non meritano accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva, cui seguirà la confutazione in diritto.

A. SINTESI DEL RICORSO DELLA CONDUTTRICE V..

3.a. Nel primo motivo si deduce vizio della motivazione su punto decisivo del rigetto della domanda della conduttrice pur avendo la Corte veneta accertato un lungo periodo di spossessamento, senza poi considerare, sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotti, in via deduttiva la esistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante, per il mancato esercizio della attività commerciale.

Nel secondo motivo si deduce la violazione del principio dell’onere della prova, avendo la V. provato il c.d. spossessamento e dunque il fatto illecito e il danno ingiusto, come precisato nel quesito a ff. 87.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando per violazione dello art. 115 c.p.c., si deduce in particolare che la Corte non avrebbe esaminato i documenti contabili prodotti in prime cure e nuovamente elencati nel corpo del motivo, seguito da un quesito in cui si assume la decisività di tali documenti.

Nel quarto motivo si deduce l’error in iudicando per la violazione dell’art. 198 c.p.c., sul rilievo, illustrato nel quesito, che la Corte bene avrebbe dovuto avvalersi di una consulenza tecnica per analizzare la ricca documentazione contabile offerta dalla conduttrice.

Nel quinto motivo si deduce lo error in iudicando per la violazione dell’art. 1218 c.c., dovendosi considerare lo inadempimento contrattuale del B., che pose in essere una disdetta nulla ed un illecito spossessamento.

Nel sesto motivo si deduce ancora lo error in iudicando per la violazione dell’art. 1223 c.c., sul rilievo che, dalla ricca produzione documentale ben poteva trarre la Corte veneta elementi per la quantificazione dei danni patrimoniali da lucro cessante e per danno emergente.

Nel settimo motivo si deduce ancora error in iudicando per la violazione dell’art. 1337 c.c., per responsabilità extracontrattuale nelle trattative e nella formazione del contratto. Il quesito illustra la problematica sostenendo che essendo nulla la disdetta il conduttore avrebbe dovuto stipulare un nuovo contratto eludendo le ragionevoli aspettative della V..

CONFUTAZIONE IN DIRITTO. TUTTI i motivi, pur diligentemente compilati con riferimento a produzioni documentali contabili, risultano in parte inammissibili in parte manifestamente infondati.

Motivi inammissibili: il primo motivo contiene la tesi riassuntiva delle successive censure, ma non reca la analisi delle ragioni e degli argomenti esaminati dal giudice del rinvio, e dunque risulta inammissibile per il difetto di specificità in relazione allo inter logico congruamente espresso in base al prudente apprezzamento delle prove.

Parimenti inammissibile è il settimo motivo,che risulta nuovo rispetto alle conclusioni precisate in sede di appello,ed è privo della sintesi del fatto controverso.

I motivi restanti, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, denunciando errores in iudicando, variamente articolati, che si collegano tutti ad un inadempimento contrattuale del conduttore, da cui deriva il diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Il contesto argomentativo che contiene la indicazione seriale dei documenti prodotti, non è tuttavia sufficiente a dimostrare le perdite patrimoniali subite, proprio perchè la contabilità non è affatto ordinata e analizzata, con argomenti logico contabili da cui trarre una prova indiziaria sufficiente a dimostrare il danno da lucro cessante o un danno emergente.

Sul punto, la sintetica motivazione data dalla Corte veneta a ff. 8 e 9 della decisione, esprime un prudente apprezzamento delle prove, che la imprenditrice conduttrice non ha la diligenza di ordinare secondo criteri di contabilità tali da indurre il giudice ad una valutazione equitativa. Non sussistono pertanto gli errores in iudicando indicati ed i quesiti difettano di completezza in ordine alla premessa prima che attiene alla deduzione di elementi concreti ed analitici da cui desumere la esistenza del danno di cui si chiede il ristoro.

4. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE. Nell’unico motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in relazione alla L. n. 392 del 1978, art. 31 e art. 67, u.c. e art. 1230 c.c.. La tesi, sviluppata nel sintetico quesito, è che rispetto al contratto originario disdettato vennero poste in essere convenzioni di valore novativo.

Il motivo risulta incomprensibile non essendo riprodotte le convenzioni in parola, e non potendo la Corte, in mancanza, provvederà al loro esame.

5. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta: compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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