Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7280 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato ZOFREA ROSELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCILLIA GIUSEPPE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 15930-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.O.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 254/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/02/2007 R.G.N. 2091/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FIORILLO per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 15 febbraio 2007, la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la decisione del locale Tribunale di rigetto della domanda di A.O.G. di accertamento della nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro a tempo parziale intercorso con la societa’ Poste Italiane per il periodo 22 ottobre 1998 – 31 gennaio 1999, poi prorogato fino al 12 maggio 1999.

La Corte d’appello, dopo avere ricordato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto fondata l’eccezione della societa’ di risoluzione consensuale del rapporto per il comportamento concludente delle parti, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine e la proposizione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell’ A., aveva rilevato l’assenza di uno specifico motivo di appello sul punto, essendosi limitato l’appellante a sviluppare varie censure in ordine alla legittimita’ del termine, alla “prassi di chiamata per turnazione da parte delle Poste” e alla imprescrittibilita’ dell’azione di nullita’.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore, notificandolo il 13 aprile 2007. Con esso, il ricorrente sostiene il vizio di motivazione della sentenza, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che nell’atto di appello difettava uno specifico motivo di gravame in ordine alla effettiva pronuncia del giudice di primo grado, censura che viceversa risulterebbe dal testo della pag. 12 dell’atto in parola, che la difesa di O. riproduce in questa sede. Conseguentemente la Corte avrebbe dovuto procedere ad esaminare questo e gli altri motivi relativi alla illegittimita’ dell’apposizione del termine, traendone le relative conseguenze.

Resiste alle domande la societa’ con rituale controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato e depositando infine una memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c., attenendo ad una medesima sentenza.

Il ricorso principale e’ manifestamente infondato, con conseguente assorbimento di quello incidentale subordinato.

La Corte territoriale, richiamando i principi in materia di specificita’ dei motivi di appello univocamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato nel caso esaminato che, a fronte dell’accertato (dal giudice di primo grado) disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro desunto dalla prolungata inerzia in ordine alla contestazione della legittimita’ del termine apposto al suo contratto di lavoro, l’appellante si era limitato a svolgere censure attinenti alla illegittimita’ del termine e alla imprescrittibilita’ detrazione di nullita’ nonche’ a richiamare la “prassi di chiamata per turnazione da parte delle Poste”.

Per contestare tale valutazione, il ricorrente riproduce in questa sede il contenuto dell’atto di appello nella parte in cui viceversa sarebbero espresse censure specifiche all’accertamento operato dal primo giudice, ma da tale contenuto non emerge nulla di diverso da quanto rilevato dalla Corte territoriale, vale a dire una deduzione di imprescrittibilita’ dell’azione di nullita’ e la descrizione della prassi delle Poste di attingere per i contratti a termine ad un elenco di persone disponibili, formato sulla base delle richieste degli interessati, senza che da tale prassi, in particolare, sia tratto dall’appellante alcun perspicuo argomento specifico a concreta giustificazione della inerzia osservata.

Il ricorso principale va pertanto respinto, con assorbimento di quello incidentale subordinato.

Il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione si uniforma al criterio della soccombenza e la relativa liquidazione e’ operata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 28,00 per esborsi ed Euro 2.500,00, oltre 12,50%, IVA e CPA, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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