Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7171 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7171
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
sez. staccata di Latina, n. 21/39/08, depositata il 27 marzo 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 21/39/08, depositata il 27 marzo 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti di M.A. in relazione a scrittura privata del 2001.
Il contribuente non si è costituito.
2. Appare manifestamente fondato il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto tale motivazione si rivela del tutto inidonea ai fini della individuazione del thema decidendum e dell’iter logico della decisione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011