Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7085 del 28/03/2011
Cassazione civile sez. I, 28/03/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 28/03/2011), n.7085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 20 ottobre
2008, nel procedimento n. 2106/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in
data 19 ottobre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha
osservato.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;
ritenuto che:
1. L.F. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di undici motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 20 ottobre 2008 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a corrispondere un indennizzo in favor del ricorrente di Euro 9.825,00, pari circa Euro 900,00 per ogni anno di durata non ragionevole, in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al TAR Campania il 26 luglio 1994 e ancora pendente;
1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;
Osserva:
2. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato;
3. i motivi da due a sette appaiono manifestamente infondati; infatti l’indennizzo liquidato, pari a circa 900,00 Euro per anno di durata non ragionevole, appare conforme ai parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea, tenuto anche conto che la modestia della posta in gioco è idonea a incidere sull’ammontare dell’indennità da liquidare (Cass. 2009/17682); inoltre è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);
4. l’ottavo e nono motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);
5. anche il decimo e l’undicesimo motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto per effetto del richiamo operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, nel giudizio per l’equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo trovano applicazione le norme del codice di rito (Cass. 2004/23789;
2007/14053) e a norma dell’art. 92 c.p.c., il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione; nella specie, la Corte di merito ha motivato congruamente la compensazione parziale delle spese processuali, facendo riferimento all’accoglimento della domanda in misura ridotta;
6. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;
ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011