Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6964 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 07/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

09/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. F.P., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, nella misura di Euro 29.375,00 derivatogli dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 8 marzo 1990, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso alla Corte d’appello. Questa, con decreto depositato il 9 dicembre 2008, rilevato il carattere collettivo del ricorso e che non era stata presentata istanza di prelievo, cosi’ dimostrandosi uno scarso interesse al giudizio (riguardante la richiesta di compensi di lavoro aggiuntivi); quantificata in tre anni la giusta durata del processo e in quindici anni e tre mesi la sua eccessiva durata, determinava l’indennizzo complessivamente in Euro 12.235,00, pari ad Euro 800,00 per ogni anno di eccessiva durata del processo, compensando per meta’ le spese di causa in relazione alla particolare natura della controversia, e delle questioni trattate, oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale complessa e non sempre univoca. Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si formula il seguente quesito: La L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU o di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale e applicare la CEDU? Il motivo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato, in quanto del tutto astratto e privo di riferimento alla decisione ed alla fattispecie concreta.

2. Con il secondo motivo si formula il seguente quesito: Una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua si Euro 1.000,00 – 1.500,00? Con il terzo motivo si formula il seguente quesito: La Corte ha omesso di motivare le ragioni per le quali andava derogato il principio secondo cui spetta un’equa riparazione nella misura di Euro 1.000,00 1.500,00 per anno di ritardo, dovendo viceversa attenersi, in mancanza di prova diversa, ai parametri europei di 1.000,00 – 1.500,00? Anche tali motivi sono inammissibili concludendosi con quesiti del tutto astratti, non collegati con il contenuto della decisione impugnata e la fattispecie concreta e non rapportati alla motivazione del decreto impugnato, che ha specificamente (pagg. 5-6 del decreto) motivato sulle ragioni della misura dell’indennizzo liquidato.

3. Con il quarto e il quinto motivo si censura la mancata concessione del “bonus” di 2000,00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro. I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili in quanto come gia’ statuito da questa Corte, (ex multis Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto per il danno non patrimoniale, la durata della ingiustificata protrazione del processo e’ un elemento obiettivo che si presta a misurare e a riparare un pregiudizio normalmente sempre presente ed uguale, mentre l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto “bonus”) postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore;

conseguentemente, nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non puo’ fondarsi sulla circostanza che il “bonus” spetta “ratione materiae”, era stato richiesto e la decisione negativa non e’ stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono allegate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

4. I due successivi motivi riguardano la compensazione per meta’ delle spese di causa, che si allega essere illegittima e immotivata.

Entrambi i motivi sono inammissibili. Il sesto concludendosi con il seguente quesito, del tutto generico e non rapportato al contenuto del decreto ed alla “ratio decidendi” della motivazione sul punto:

“E’ legittimo in ipotesi di accoglimento della domanda compensare le spese del giudizio, ovvero alla condanna a favore della parte deve seguire la condanna alle spese di lite?” Il settimo motivo e’ inammissibile deducendosi con esso una mancanza di motivazione sul punto che non sussiste, essendo il decreto impugnato specificamente motivato in proposito e non censurandosi la motivazione ivi contenuta.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla per le spese.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 7 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA