Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6793 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CDS CENTRO DEPOSITI SRL (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante (amministratore unico), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso il Dr. G.G.,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE PRISCO NICOLA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 3/04/08, depositata il

17/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato De Prisco Nicola, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che

nulla osserva.

Fatto

OSSERVA

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della CDS Centro Depositi s.r.l. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente il recupero di credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate L. n. 388 del 2000, ex art. 8, la C.T.R. Campania riformava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente, affermando: che la L. n. 289 del 2002, art. 62, prevedendo la decadenza da un diritto già acquisito in un periodo di imposta precedente, sarebbe contrario al principio di irretroattività delle norme tributarie; che le disposizioni tributarie non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti la cui scadenza sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti; che i dati richiesti nel modello CVS erano già stati oggetto di comunicazione nel modello di dichiarazione dei redditi per l’anno 2002, con la conseguenza che l’invio del modello CVS avrebbe rappresentato una duplicazione; infine che le stesse ragioni che avevano condotto a ritenere la società esonerata dalla pena pecuniaria (“incertezza obiettiva” del citato art. 62), rappresentavano ulteriore motivo per escludere la decadenza dal credito di imposta.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione o falsa applicazione del D.L. n. 253 del 2002, art. 1, L. n. 289 del 2002, art. 62 e L. n. 212 del 2000, art. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello ritenuto che il citato art. 62, prevedendo la decadenza da un diritto già acquisito in un periodo di imposta precedente, sarebbe contrario al principio di irretroattività delle norme tributarie.

Col secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione del D.L. n. 253 del 2002, art. 1, L. n. 289 del 2002, art. 62 e L. n. 212 del 2000, art. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui si sostiene che la previsione del citato art. 62, si pone in contrasto con la L. n. 212 del 2000, art. 3. Il collegio, premesso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009), ritiene che i due motivi sopra esposti siano inammissibili per difetto di interesse.

Invero, come emerge dalla esposizione che precede, la sentenza impugnata risulta sostenuta da più rationes decidendi ed i motivi in esame censurano solo due di esse, omettendo di censurare l’affermazione secondo la quale i dati che avrebbero dovuto essere indicati nel modello CVS erano già stati oggetto di comunicazione nel modello di dichiarazione dei redditi per l’anno 2002 e pertanto l’invio del modello CVS avrebbe rappresentato una duplicazione, nonchè l’affermazione secondo la quale le stesse ragioni che avevano condotto a ritenere la società esonerata dalla pena pecuniaria rappresentavano ulteriore motivo per escludere la decadenza dal credito di imposta. Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui le censure proposte fossero fondate, la decisione impugnata resterebbe pur sempre sorretta dalle rationes decidendi non impugnate. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Atteso le sviluppo processuale della controversia, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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