Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6805 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6805
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
P.A.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Liguria, sez. 4, n. 85, depositata il 27.8.2007.
Letta la relazione scritta;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la notifica del ricorso al contribuente intimato è stata eseguita a mezzo posta, sensi dell’art. 149 c.p.c., e che, tuttavia, l’avviso di ricevimento, attestante l’avvenuta acquisizione del plico postale da parte del destinatario, non risulta allegato al ricorso nè successivamente versato in atti o prodotto in sede di adunanza in camera di consiglio a cura dell’Agenzia ricorrente, che, peraltro, neppure in tale sede, ha rappresentato la mancata restituzione di detto avviso da parte dell’Ufficio postale e l’inutile tempestiva richiesta di duplicato;
rilevato:
– che, in assenza di costituzione in giudizio dell’intimato, deve prioritariamente riscontrarsi la situazione che, secondo il criterio sancito dalle SS.UU. di questa Corte (v. Cass. s.u. 627/08), comporta l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto:
– che, pertanto, s’impone la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);
che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011