Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6589 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola

di Rienzo n. 69, presso l’avv. Gian Ferretti Alberto, rappresentato e

difeso dall’avv. Gualandi Alberto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 46/14/07, depositata il 3

aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Ferretti (per delega) per il ricorrente;

udito il P.G., in persona dell’Avvocato Generale dott. Iannelli

Domenico, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. F.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 46/14/07, depositata il 3 aprile 2008, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, e’ stata affermata la legittimita’ di due avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente per IRPEF ed ILOR degli anni 1995 e 1996, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare inammissibile sia per la totale mancanza della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (requisito volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e che puo’ ritenersi soddisfatto, senza necessita’ che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, solo laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimita’, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata: Cass., Sez. un., n. 11653 del 2006), sia per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto i primi due motivi di ricorso, attinenti a violazioni di legge, sono dotati di quesiti di diritto del tutto generici e privi di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, mentre il terzo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione, e’ del tutto privo della chiara indicazione del fatto controverso.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilita’.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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