Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5244 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.p.a. ALIMENTARIA VALDINIEVOLE (C.F. (OMISSIS)) con sede in

(OMISSIS); in persona del suo legale rappresentante sig.ra

M.L.;

M.L., Parti entrambe rappresentate e difese dall’avv.

Vaiani Antonio del Foro di Prato ed elettivamente domiciliate con lo

stesso presso lo studio dell’avv. Ernesto Nicosia, in Roma, via Fabio

Massimo n. 107, giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

Comune di Montecarlo (Lu);

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 455/2005;

pubblicata il 26/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal consigliere Bruno BIANCHINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Alimentaria Valdinievole e la sua legale rappresentante, M.L., proposero opposizione innanzi al Giudice di Pace di Lucca avverso il processo verbale di accertamento, redatto dalla Polizia municipale di Montecarlo (Lu), con il quale era stata contestata la violazione dell’art. 180 C.d.S., comma 8, e art. 126 bis C.d.S., essendosi accertato che un veicolo intestato alla società aveva superato i limiti di velocità e la proprietaria non aveva fornito i dati identificativi del conducente. Il Giudice di Pace pronunziò sentenza n. 455/2005 con la quale, dopo aver accertato che non poteva applicarsi la norma sulla decurtazione dei punti sulla patente della legale rappresentante della società, – essendo intervenuta nelle more del procedimento la sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale – respinse nel resto il ricorso, determinando la sanzione pecuniaria nel minimo edittale.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso la società sopra indicata e la sua legale rappresentante, sulla base di un unico motivo;

l’intimato Comune non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Le parti ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa pronunzia in relazione a specifico capo di ricorso – omessa motivazione – violazione di legge, in particolare dell’art. 180 comma 8, in combinato disposto con l’art. 126 bis C.d.S.”: assumendo che il primo giudice non avrebbe deciso sulla contestazione di assenza di giustificato motivo nel non aver fornito le generalità dei conduttori del veicolo oggetto della violazione dei limiti di velocità.

2 – Deve essere confermata la gravata decisione ma il giudice di primo grado ha adottato un’erronea motivazione che deve essere pertanto corretta come appresso specificato.

2/a – In punto di fatto il Giudice di Pace, pur esaminando ex professo il primo dei due motivi di ricorso – quello relativo alla ritenuta incostituzionalità dell’art. 126 bis C.d.S. nella misura in cui stabiliva che la decurtazione dei “punti” sulla patente andasse applicata anche al legale rappresentante della società proprietaria del veicolo incorso nell’eccesso di velocità – decise anche il secondo, ritenendo che la portata della ricordata sentenza della Corte Costituzionale, lasciasse comunque impregiudicata la punibilità della omessa comunicazione delle generalità del guidatore e che dunque la relativa sanzione fosse, per ciò solo, applicabile, indipendentemente dalla verifica delle giustificazioni addotte a sostegno della mancata comunicazione.

2/b – Da quanto sopra riportato emerge che essendovi stata comunque una motivazione in merito alla sanzione ancora ritenuta applicabile, la censura in esame era piuttosto diretta a sindacare la violazione da parte del giudice di merito dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione, sotto il profilo della valutazione delle circostanze di fatto addotte dalle parti ricorrenti a giustificazione della comunicazione ritenuta omessa.

2/c – Valutando nel merito tali deduzioni difensive – che facevano espressamente riferimento all’impossibilità di fornire le generalità di chi, ad un certo momento, tra i vari dipendenti abilitati alla guida dell’auto aziendale, si fosse reso responsabile della violazione del codice della strada – e facendo uso del potere sostitutivo della motivazione erronea riconosciuto alla Corte dall’art. 384 c.p.c., comma 2 (nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con D.Lgs. n. 40 del 2006), se ne appressa l’infondatezza, dal momento che con giurisprudenza costante questa Corte ha ritenuto che l’esonero da responsabilità del proprietario rispetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 180 e 126 bis è collegato alla dimostrazione dell’impossibilità di rendere dichiarazioni positive – indicanti la generalità del guidatore della vettura di proprietà del soggetto raggiunto dalla sanzione – (vedi da ultimo Corte Cost. 286/2010; cfr altresì per l’applicazione del principio dell’impossibilità incolpevole come unico limite alla responsabilità del proprietario: Cass. 22042/2009 in ipotesi di vettura ceduta in comodato a terzi; nonchè Cass. 13129/2009 in fattispecie, del tutto sovrapponibile a quella in esame, di vettura aziendale usata dai dipendenti) atteso che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (così Cass. 13.129/2009 cit.).

3 – Il ricorso va dunque respinto e la sentenza confermata, pur se all’esito di un procedimento argomentativo in parte diverso. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge il ricorso correggendo la motivazione della gravata pronunzia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Cassazione, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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