Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5269 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. II, 04/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 04/03/2011), n.5269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– snc NERVI;

– R.F. e R.P. anche come legali rappresentanti

della snc F.lli Renzi — gia’ snc Nervi – difesi disgiuntamente

dall’avv. Salvati Maria Rita del Foro di Genova e dall’avv. Contaldi

Mario del foro di Roma, nel cui studio, in Roma, via Pierluigi da

Palestrina 63, hanno eletto domicilio, in forza di procura in calce

al ricorso in cassazione;

– ricorrenti –

contro

– snc MATRA di Luciano Trapanese e Rita Mancioni;

– T.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova/537/04 dep.ta il

23/7/04;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La snc Nervi di Massimiliano Travaglino e Federica Renzi cito’ innanzi al Tribunale la snc Matra di Luciano Trapanese & C. nonche’ quest’ultimo in proprio, per sentir convalidare il sequestro conservativo di cambiali per L. 80 milioni, emesse in favore della societa’ convenuta, a titolo di parziale corrispettivo per l’acquisto dell’esercizio di panetteria — ceduto dalla convenuta all’attrice – nonche’ perche’ fosse ridotto il prezzo di acquisto, essendosi rivelato l’esercizio commerciale non idoneo allo svolgimento delle attivita’ sue proprie, senza che prima fossero eseguiti onerosi lavori di ristrutturazione imposti dalla locale ASL e della cui necessita’ la venditrice non aveva fatto menzione nel contratto;

dedusse altresi’ vari altri inadempimenti da parte della cedente.

Il Tribunale convalido’ il sequestro, ridusse di L. 70 milioni il prezzo e condanno’ le parti convenute al risarcimento del danno, liquidandolo in L. 30 milioni; la Corte d’appello, decidendo sul gravame della Matra e del T., non convalido’ la misura cautelare e condanno’ la Matra a pagare Euro 1.491,04.

Hanno proposto ricorso la societa’ Nervi, R.F. e R. P., nelle qualita’ descritte in epigrafe, facendo valere tre motivi mentre gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non vi e’ prova che i soggetti che l’hanno proposto fossero a cio’ legittimati.

2 – Invero nell’atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte viene esposto che nel 1995 — e dunque nel corso del giudizio di primo grado, che inizio’ nel 1992 e termino’ nel 2001 – a seguito di cessioni di quote della snc Nervi da parte di T. M. a tale R.P., la societa’ avrebbe mutato denominazione sociale in snc Fratelli Renzi di Federica e Pietro Renzi per poi trasformarsi in srl ed assumere la denominazione di srl Borri; i R. avrebbero poi ceduto le loro quote a B.G. e G.S., dando atto, nell’atto di cessione, dell’esistenza del presente contenzioso ed assumendosi ogni spesa relativa al contenzioso con la Matra nonche’ le rate di prezzo con la medesima concordato; dal momento poi che la societa’ Borri era stata messa in liquidazione e che il liquidatore si era reso irreperibile, gli indicati R. hanno ritenuto di esser legittimati (per le vicende sopradescritte – da interpretarsi quale successione a titolo particolare nel diritto controverso – e per la colpevole inerzia del liquidatore) a proporre ricorso in Cassazione.

3 – La suesposta prospettazione non e’ condivisibile.

3/a – Innanzi tutto va detto che la societa’ Nervi snc non esiste piu’ da tempo essendosi ripetutamente trasformata ne’ e’ rappresentata in questa fase del giudizio, come emerge dalla procura in calce al ricorso che reca le sottoscrizioni dei soli R.; in secondo luogo tra questi ultimi e la B. non vi e’ stata una cessione del diritto controverso con il subentro di un soggetto all’altro in quanto i R. hanno ceduto a terzi le quote della loro partecipazione alla societa’ Borri che, quindi, continuava ad essere la titolare del diritto (e del rapporto controverso a parte rei) in via diretta ed originaria — ex art. 110 c.p.c. – per discendenza dalla Nervi snc; in terzo luogo – e per logica conseguenza di quanto sin qui detto- l’unico legittimato ad impugnare la sentenza della Corte genovese sarebbe stato il liquidatore della Borri (che proprio per la sua colpevole inerzia, non ha sottoscritto la procura in sede di legittimita’).

3/b – Se ne deve concludere che l’interesse dei R. alla cassazione della sentenza di secondo grado – resa inter alios – e’ di mero fatto, avendo i predetti assunto la garanzia per la soddisfazione delle obbligazioni nascenti dalla cessione alla Matra e percio’ non discende dalle dinamiche processuali o dalle modifiche soggettive delle parti del giudizio: ne deriva che l’iniziativa dei citati R. si pone come deroga non consentita all’esercizio nomine proprio di un diritto altrui (art. 81 c.p.c.).

4 – Nulla va statuito per le spese, non avendo le parti intimate svolto difese nel presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA