Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5229 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. I, 04/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 04/03/2011), n.5229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R. (C.F. (OMISSIS)), N.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato

LAURO MASSIMO, rappresentati e difesi dagli avvocati CARAGLIANO

SALVATORE, RAIMONDO TOMMASO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EDIL COS. DUEMILA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona

del Curatore Avv. T.G.V., domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALTAVILLA GIOVANNI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che si oppone al rinvio e conclude per il

rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10.3.1993 il Curatore del fallimento Edil Cos Duemila conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, i coniugi, in regime di comunione di beni; S.R. e N.A., per ivi sentire revocare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, l’atto di compravendita del 25.3.1987, con il quale l’impresa “Edil Cos Duemila s.r.l.” aveva trasferito, per il prezzo di L. 65.000.000, a S.R., che aveva dichiarato di essere in regime di comunione di beni con la propria moglie N.A., un appartamento, una terrazza ed una cantina facenti parte del complesso edilizio denominato “NITNFA” sito nella contrada omonima del territorio di (OMISSIS) con ingresso dalla Strada Provinciale n. (OMISSIS), precisamente:

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la domanda attrice e, specificatamente: a) sostenevano di ignorare lo stato di insolvenza della società venditrice; b) affermavano che il prezzo corrisposto per l’acquisto dei beni immobili in oggetto era corrispondente al valore degli stessi; e) dichiaravano di aver trasferito gli immobili in questione a S.E. e A. L., che dovevano essere considerati terzi in buona fede e, quindi,estranei ad ogni eventuale azione.

Nel corso dell’istruttoria veniva disposta una consulenza tecnica di Ufficio al fine di determinare il valore degli immobili ed i relativi frutti civili prodotti dagli stessi.

In sede delle conclusioni, la difesa della Curatela chiedeva che, in seguito al trasferimento a terzi degli immobili oggetto del giudizio, i convenuti venissero condannati, in solido, a corrispondere l’equivalente pecuniario dei beni alienati e, cioè, la somma di L. 105.000.000 come da quantificazione del C.T.U..

Con sentenza n. 1476/2000, emessa in data 23/28.11.2000, il Tribunale di Catania revocava l’atto di compravendita oggetto di revocatoria e condannava i convenuti, in solido, al pagamento, in favore della Curatela attrice; della somma di L. 105.000.000, parte valore dell’immobile, oltre agli interessi legali fino al soddisfo nonchè della somali L. 45.770.000, a titolo i frutti civili, oltre alle maggiorazioni di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 24 ed agli interessi legali dalle singole annualità fino al soddisfo.

Con atto di citazione notificato il 15.11.2001, S.R. e N.A. convenivano innanzi a questa Corte di Appello il Fallimento della Edil. Cos. Duemila proponendo appello avverso detta pronuncia, lamentava che il Tribunale avesse ritenuto che l’acquisto era avvenuto nel biennio anteriore dichiarazione di fallimento, senza considerare che, sebbene l’atto pubblico di compravendita era stato stipulato in data 25.3.1987 (quindi, 23 mesi prima della sentenza di fallimento), già l’8.9. 1984 le medesime parti erano pervenute alla sottoscrizione non revocabile di una promessa di futura vendita in relazione ai medesimi appartamento e terrazza oggetto del successivo contratto definitivo, senza considerare che già dagli atti vi era prova della data certa di sottoscrizione della predetta promessa di vendita e, comunque, senza ammettere la prova per testi articolata a tal fine. Si dolevano inoltre che il tribunale avesse erroneamente ritenuto che gli acquirenti conoscevano lo stato di insolvenza della venditrice e che sussistesse una notevole sproporzione tra il prezzo di acquisto ed il valore dell’immobile. Contestavano,infine, la condanna a corrispondere la fruttificazione dei beni in contestazione.

La curatela appellata contestava la fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell’appello, del quale chiedeva il rigetto.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 28.1.2005, rigettava l’appello.

Avverso detta decisione ricorrono per cassazione il S. e la N. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti con il primo motivo di ricorso contestano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’accertamento dello scompenso delle prestazioni ai fini della revocatoria dell’atto di acquisto doveva essere effettuato in riferimento alla data di stipula del contratto definitivo anzichè del preliminare e che, comunque, il contratto doveva ritenersi concluso già prima della stipula del rogito notarile che costituiva la semplice formalizzazione della vendita essendo il prezzo già stato pagato ed il possesso dell’immobile trasferito.

La prima doglianza è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente ribadito che nell’ipotesi di revocatoria; ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, di atto di compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare, la sproporzione tra le prestazioni deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo, essendo questo che determina l’effettivo passaggio della proprietà, e a tal momento occorre riferirsi per la determinazione del valore venale del bene. (Cass. 2005/08; Cass. 5058/07; Cass. 3165/94; Cass. 2967/93).

Anche la seconda doglianza è inammissibile prima ancora che infondata.

Nella sentenza impugnata non si rinviene, infatti, alcuna motivazione in ordine all’assunto difensivo secondo cui il contratto preliminare stipulato tra le parti doveva ritenersi invece un contratto definitivo.

Era dunque onere dei ricorrenti, in osservanza del principio di autosufficienza specificare di avere dedotto tale circostanza nell’atto di appello riportandone i relativi brani e deducendo l’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di secondo grado.

La mancata osservanza di tale incombente rende la censura non scrutinabile in questa sede di legittimità.

E’ appena il caso di rammentare ,comunque , che la doglianza sarebbe comunque manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che l’avvenuto pagamento del prezzo, con l’immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, costituisce soltanto un effetto prodromico ed anticipatore del divisato assetto di interessila non già realizzatore di un effetto traslativo , non essendosi in tal caso ancora prodotto l’effetto traslativo che la volontà delle parti aveva differito al definitivo (Cass. 4747/99; Cass,7070/04; Cass. 16160/10).

Con il secondo motivo si contesta la conoscenza dello stato d’insolvenza deducendosi che erano state prodotte visure negative di procedure esecutive immobiliari e di trascrizioni pregiudizievoli presso la Conservatoria dei registri.

La Corte d’appello ha osservato che gli attuali ricorrenti hanno mancato di provare adeguatamente la loro non conoscenza dello stato d’insolvenza, rilevando che la visura negativa presso la Conservatoria dei registri di Catania non si rinveniva in atti e che la certificazione della cancelleria del tribunale di Catania attestante che tra il 1984 ed il marzo 1987 non risultavano iscritte procedure esecutive immobiliari a carico della fallita non era di per sè sufficiente a dimostrare la “inscientia decoctionis” in assenza oltretutto di mancata visura del bollettino dei protesti cambiari e dei bilanci della società.

Tale motivazione è del tutto conforme all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che ha più volte ribadito che al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, posta dalla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, (nel testo “ratione temporis” vigente), grava sul convenuto l’onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può ,quindi, essere assolta con la sola dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza, occorrendo ,invece, la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell’impresa. Ne consegue che, ai fini della prova positiva della “inscientia decoctionis”, la mancanza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della società fallita può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza, pur trattandosi di indizi non rivelatori di insolvenza. (Cass. 17998/09;Cass. 10629/07.) Quanto poi al mancato rinvenimento della visura presso la Conservatoria dei registri immobiliari, i ricorrenti assumono che avrebbero prodotto il detto documento in udienza.

La Corte d’appello ha però rilevato che nel fascicolo di parte, oltre a non rinvenirsi il documento, non risultava alcuna annotazione circa la sua produzione e poichè è la detta annotazione che costituisce la prova della avvenuta produzione,deve concludersi che la doglianza è priva di fondamento.

Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la sproporzione del prezzo di acquisto.

La Corte d’appello ha osservato a tale proposito: a) che la sproporzione doveva essere accertata al momento di stipula del contratto definitivo; b) che nessuna prova vi era in ordine agli asseriti lavori effettuati dai ricorrenti che avrebbero comportato l’aumento di valore dell’immobile tra la stipula del compromesso e quella del rogito; c) che le contestazioni mosse alle risultanze della CTU in base alle quali aera stata accertata la sproporzione del prezzo erano del tutto generiche ed inconsistenti.

Le censure che i ricorrenti muovono a tale motivazione sono inammissibili.

Le stesse infatti non censurano in alcun modo la “ratio decidendi” del giudice di seconde cure limitandosi a riproporre gli stessi argomenti dell’appello.

Riaffermano che il valore erano quello del preliminare, senza censurare la pronuncia sul punto della sentenza. Ripetono che il valore era aumentato per i lavori effettuati da essi ricorrenti, ma nulla dicono circa le prove che essi avrebbero addotto per provare tale circostanza esclusa dalla Corte d’appello. Contestano le risultanze della CTU,ritenuta congrua ed adeguata dalla sentenza, avanzando così delle censure di puro merito senza neppure riportare, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso ,in quale degli scritti difensivi essi avevano avanzato critiche alla CTU e senza ritrascrivere il contenuto delle stesse nel ricorso al fine di dedurre l’omessa motivazione sul punto da parte della Corte d’appello.

A tale proposito è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio (Cass. 19475/05).

Il quarto motivo con cui si censura la condanna alla corresponsione della fruttificazione è inammissibile.

La Corte d’appello ha rilevato , nel rigettare il relativo motivo di appello, che la censura non aveva una propria autonoma consistenza in quanto si faceva derivare la non debenza della fruttificazione dalla asserita infondatezza della domanda revocatoria.

I ricorrenti (invece di confutare la motivazione della Corte d’appello ribadiscono le medesime affermazioni di cui all’atto di appello.

Il motivo di ricorso è pertanto non scrutinabile in quanto non censura la “ratio decidendi” della sentenza di secondo grado.

Il ricorso va pertanto respinto.

I ricorrenti vanno di conseguenza condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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