Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5488 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SISTEMATIKA SAS, di Eletto A. e C. (gia’ Sistematika – S.N.C. di

Trani L. e Eletto A.), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TELESE LUIGI, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI dell’11/01/07, depositata il 26/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti di Sistematika s.a.s.. Ha motivato la decisione ritenendo la fissazione di un termine inferiore a quello previsto dello Statuto del contribuente rendesse illegittimo il recupero di imposta fondato sul mancato invio del modulo CVS. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente si e’ costituita con controricorso.

Con i due motivi, deducendo violazione di legge e formulando idonei quesiti, l’Agenzia delle Entrate contesta che il minore termine concesso rendesse illegittimo il recupero del credito di imposta. I motivi sono fondati. Ha ritenuto questa Corte con Ordinanza n. 8254/2009 che: Le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli art. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in guanto espressione di principi gia’ immanenti nell’ordinamento, eri ter i guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalita’, ne’ consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 1, lett. a, ritenendolo contrastante con la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2,).

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. I rilievi di incostituzionalita’ delle norme prospettati con la memoria sono stati negativamente scrutinati dalla Corte cost. con ordinanze nn. 124/2006, 186 e 426 del 2007, 185/2009.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa puo’ essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le incertezze della giurisprudenza di merito fondano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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