Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5473 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA GERIT s.p.a., Agente della riscossione per la provincia di

Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

FRONTICELLI BALDELLI Enrico, presso lo studio del quale in Roma, Via

A. Caroncini n. 6, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.G.P.;

– intimato –

e nei confronti di:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA; COMUNE DI SANTA MARINELLA; PREFETTURA DI

ROMA; PREFETTURA DI VITERBO;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Civitavecchia n. 1101/08,

depositata in data 19 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Enrico Fronticelli Baldelli;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero, del seguente tenore:

“EQUITALIA GERIT s.p.a, Agente della riscossione per la Provincia di Roma, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Civitavecchia n. 1101 del 2008, depositata il 19 settembre 2008, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta da D.G. P. avverso cartella esattoriale.

Il Giudice di pace, affermata la propria giurisdizione e la propria competenza, riteneva che la concessionaria non avesse dato prova della esistenza e dell’avvenuta notifica dei verbali di violazione al codice della strada, sottostanti l’impugnata cartella.

La ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati D.G. G., Comune di Santa Marinella, Comune di Civitavecchia, Prefettura di Roma e Prefettura di Viterbo.

Il ricorso appare inammissibile.

Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione alla cartella esattoriale ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell’avvenuta notificazione all’opponente dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, che costituivano i titoli esecutivi iscritti a ruolo, ai quali si riferiva la cartella. Il Giudice di pace ha quindi qualificato l’opposizione proposta come opposizione recuperatoria, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. Ne consegue che avverso la sentenza che ha definito il giudizio, il rimedio esperibile era l’appello, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione alla quale non sono state formulate critiche di sorta nè con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, nè in sede di discussione orale;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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