Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26561 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 17/10/2019), n.26561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23958/2018 R.G. proposto da:

P.M.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Chiara

Costagliola, con domicilio eletto in Roma, via M. Menghini, n. 21,

presso lo studio dello Avv. Pasquale Porfilio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato il 26

giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre

2019 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che P.M.H., cittadino del Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 26 giugno 2018, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, osservando che, nell’escludere la sussistenza di motivi di carattere personale tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale non ha tenuto conto della grave minaccia derivante dalla situazione di violenza indiscriminata esistente nel suo Paese di origine e della sua esposizione al rischio di vendetta personale, nonchè della sua integrazione nel tessuto sociale italiano, essendosi limitato a dare atto della mancanza di particolari legami familiari in Italia;

che il motivo è infondato, avendo il decreto impugnato escluso motivatamente da un lato la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in atto nel Bangladesh, mediante il richiamo delle informazioni risultanti dal rapporto di (OMISSIS) relativo al biennio 2017-2018, e dall’altro l’integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano, attraverso la sottolineatura dell’assenza di particolari legami familiari in Italia e dell’inattendibilità dei documenti prodotti a riprova del conseguimento di una stabile occupazione;

che, in riferimento al primo profilo, il ricorrente si limita ad insistere sulla situazione generale d’instabilità politico-sociale del Bangladesh, la cui valutazione, in assenza di uno specifico collegamento con la situazione personale del richiedente anteriore all’abbandono del Paese di origine, non potrebbe in alcun caso assumere portata determinante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, risultando di per sè inidonea ad evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva;

che infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’accertamento della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria dev’essere ancorato ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata non già alla situazione generale del Paese di origine, ma a quella personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. 6, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681);

che la necessità di porre a confronto la situazione personale anteriore all’abbandono del Paese di origine con quella in atto nel Paese ospite giustifica invece il riferimento all’assenza di legami familiari e di uno stabile inserimento occupazionale in Italia, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, occorre verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. 1, 15/05/2019, n. 13088; 23/02/2018, n. 4455);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno, senza avvalersi dei propri poteri ufficiosi d’indagine per accertare la situazione esistente in Bangladesh;

che il motivo è infondato, avendo il Tribunale giustificato la propria decisione, come si è detto, mediante il richiamo delle informazioni risultanti dal rapporto di (OMISSIS) per il biennio 2017-2018, che, in quanto proveniente da un’organizzazione non governativa di tutela dei diritti umani operante a livello internazionale ed dotata di riconosciuta autorevolezza ed attendibilità, si configura come una fonte informativa privilegiata cui il giudice può fare ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria posto a suo carico nel caso in cui le dichiarazioni rese dal richiedente abbiano superato positivamente il vaglio di credibilità soggettiva da condursi alla stregua dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (cfr. Cass., Sez. 1, 12/06/2019, n. 15794);

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato ha ritenuto sospetta la documentazione da lui prodotta, attestante l’avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro in Italia, senza tener conto del tempo trascorso dal deposito del ricorso e del tentativo da lui compiuto d’integrarsi nel tessuto sociale italiano, anche attraverso lo spostamento della residenza ad Arezzo;

che il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera sollecitazione di una nuova valutazione della documentazione prodotta a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella decisione impugnata, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere fatte valere con il ricorso per cassazione, a seguito della modificazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. 6^, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. 5^, 4/08/2017, n. 19547);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro – ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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