Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4875 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 841 del Ruolo Generale degli affari civili

dell’anno 2010 di:

G.G., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giulia

di Colloredo n. 46/48, presso l’avv. DE PAOLA Gabriele, che lo

rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari, Sezione Prima

Civile, n. 3957 del 24 – 27 novembre 2009.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: “FATTO: Viene proposto dal G. ricorso per regolamento di competenza notificato a mezzo posta il 23 dicembre 2009, avverso il decreto del 27 novembre 2009, comunicato il successivo 9 dicembre, della Corte d’appello di Bari, che si dichiara incompetente per territorio in favore della Corte d’appello di Roma, sulla domanda del ricorrente di equa riparazione da irragionevole durata di un processo instaurato davanti al Tar del Lazio con ricorso del 26 aprile 2000, concluso con sentenza del 19 novembre 2008, in accoglimento della eccezione proposta dal Ministero delle Finanze, che, in ragione del criterio di collegamento della competenza al luogo dove è sorto l’obbligo oggetto di causa, afferma che esso è quello ove si è svolto o è in corso il giudizio lesivo del diritto di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non consentendo la L. n. 89 del 2001, art. 3, che disciplina la competenza per le cause dinanzi all’A.G.O. di discostarsi da detto criterio di collegamento in favore degli altri fori alternativi di cui all’art. 25 c.p.c., pur rilevando che tale orientamento giurisprudenziale non è quello prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, solo per il fatto che il criterio speciale, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, collega al luogo ove si è svolto il processo lesivo del diritto quello che individua la Corte che deve decidere sulla relativa equa riparazione per i soli processi dinanzi ai giudici ordinari.

Il ricorrente cita l’orientamento largamente maggioritario per il quale, superato il criterio speciale di collegamento di cui alla legge sull’equa riparazione, valgono comunque tutti i criteri alternativi, di cui all’art. 25 c.p.c., la cui violazione è dedotta insieme con quella del R.D. n. 2440 del 1923, art. 54, relativo al pagamento dei debiti dello Stato, che avviene nella tesoreria del luogo ove risiede il creditore, con la conseguenza che nel caso di specie l’eccezione dell’Avvocatura erariale doveva essere rigettata.

DIRITTO – Il relatore ritiene che nella fattispecie è applicabile la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, per individuare la Corte d’appello competente territorialmente sulla domanda di equa riparazione da ritardo ingiustificato anche per cause diverse da quelle del giudice ordinario, dovendo aversi riferimento al criterio di collegamento di cui all’art. 11 c.p.p. e alla sede dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale il processo presupposto è iniziato, essendo, nella norma speciale, adoperato il termine “distretto” che descrive tale criterio e vale a delimitare un ambito territoriale, in modo identico, quale che sia il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale il processo che ha determinato la lesione del diritto alla ragionevole durata di esso, è iniziato (S.U. n. 6307/2010).

Deve quindi ritenersi superata la precedente giurisprudenza cui fa riferimento anche il presente ricorso, favorevole all’applicazione degli ordinari criteri di collegamento dell’art. 25 c.p.c., per determinare la competenza territoriale della Corte d’appello sulla domanda d’equo indennizzo (Cass. ord. 11300/2004, ord. n. 18635/05 e da ultimo ord. n. 820/2010), e il relatore opina che l’istanza di regolamento è manifestamente fondata, chiedendo che il Presidente fissi l’adunanza in camera di consiglio per la decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 4 e 5″.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione dallo stesso proposta.

2. Il regolamento deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, dichiarandosi competente la Corte d’appello di Perugina, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Le spese del presente regolamento devono eccezionalmente compensarsi date le evidenziate incertezze della giurisprudenza sulla competenza territoriale nella equa riparazione, incertezze che, solo di recente, le sezioni unite hanno superato con la sentenza citata nella relazione che ha adottato la soluzione cui questa decisione si conforma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa il decreto impugnato e dichiara competente per territorio la Corte d’appello di Perugia, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Compensa interamente tra le parti le spese del presente regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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