Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26568 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 17/10/2019), n.26568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.M., rappr. e dif. dall’avv. Angelo Raneli, elett. dom. in

Palermo, via Roma n. 443, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Palermo 2.5.1.018, n. 857/2018,

R.G. 2420/2016;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore, Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 9.10.2019;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. K.M. impugna la sentenza App. Palermo 2,5.2018, n. 897/2018, R.G. 2420/2016 che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Palermo 21.10.2016 che aveva negato la protezione sussidiaria e quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno, così non accogliendo l’opposizione del ricorrente al provvedimento della Commissione territoriale di Palermo, la quale aveva escluso i relativi presupposti;

2. la corte ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato motivi di persecuzione coerenti con il D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), avendo piuttosto riferito la propria fuga dal Paese d’origine (il Senegal) al reato di cui era accusato per aver investito, senza permesso di guida, delle persone con un pullman (sottratto di nascosto e per imparare a guidarlo); il K., inoltre, provenendo da Tamba, non poteva invocare l’ostatività al suo rientro del conflitto allegato con riguardo ad un’altra zona (Casamance), dove oltre tutto vi era stato un cessate il fuoco dal 2014; a sua volta, la protezione umanitaria, per la residua vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non era concedibile, stante l’esito negative della valutazione individuale di vulnerabilità, per un verso non ntegrata dal mero timore di essere sottoposto a procedimento penale per una condotta oggettivamente ammessa e, per altro, non altrimenti illustrata con riferimento alla salute o altre particolari situazioni o genericamente collegabile alla povertà del territorio;

3. il ricorso è su tre motivi. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la vie, azione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre che il vizio di motivazione, avendo trascurato la corte l’esame del documentato percorso d’integrazione in Italia del ricorrente e dunque il suo conseguente diritto alla protezione umanitaria;

2. il secondo motivo censura, anche come vizio di motivazione, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove la decisione reiettiva ha escluso la violenza generalizzata altresì nella zona d’origine di K. e i giudici hanno omesso ogni cooperazione istruttoria:

3. con il terzo motivo viene contestata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), anche come vizio di motivazione, laddove erroneamente la corte, facendo riferimento al D.Lgs. citato, art. 7, dunque ai requisiti della persecuzione, ha omesso di esaminare il rischio di grave danno cui sarebbe ansato incontro il ricorrente per il caso di ritorno al Paese d’origine;

4. premette il Collegio che nella controversia, e per il preliminare controllo di tempestività, trova luogo il principio per cui “in tema di riconoscimento della protezione internazionale, la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi del citato decreto, art. 21, comma 1, alle controversie instaurate successivamente al (OMISSIS)” (Cass. 18295/2018); conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello rese su ricorsi originariamente introdotti anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina, anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale;

5. il primo motivo è inammissibile, avendo la corte condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in cesta sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2019), una chiara verifica sulla vulnerabilità quale dedotta dal ricorrente, procedendo ad una valutazione individuale ed escludendo che il mero timore di sottoposizione a procedimento penale, per reato comune e condotta sostanzialmente ammessa, potesse condurre di per sè alla protezione umanitaria; la sentenza ha invero fatto corretta applicazione del principio, qui da ribadirsi, per cui, lungi da ogni automatismo tra integrazione sociale conseguita e diritto al soggiorno, “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnenbilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al citato D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6″ (Cass. 23778/2019, pur sulla scia di Cass. 4455/2018);

6. il secondo motivo è inammissibile, avendo la corte dato conto della non generalità del conflitto (riferito alla zona di Casamance ma non emerso nel tenore prospettato), della diversità della zona d’origine (Tamba), indicando specifici fattori e assetti organizzativi più recenti delle istituzioni senegalesi che non hanno trovato contrasto specifico nell’impugnazione; va così applicato il principio per cui la stessa “nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra (e forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 13858/2018, 18306/2019);

7. il terzo motivo è inammissibile; la corte, nel muovere dalla mancata allegazione e prova dei motivi di persecuzione, ha manifestamente chiarito di aver accertato nel ricorrente la mera prospettazione del generico timore di non sottoporsi ad un procedimento penale quale unica ragione della volontà di non rientro in Senegal, omettendo il richiedente di rappresentare in modo meno generico il danno grave, individualizzato e collegato dalla riferita (ma esclusa dal giudice) violenza indiscriminata;

8. il ricorrente non contrasta in modo puntuale l’accertamento della corte, la quale ha escluso la fondatezza dei motivi per l’ammissibilità della protezione sussidiaria, negando di poter far discendere un automatismo fra situazione di debole e non generalizzato conflitto interno al Senegal e minaccia individuale e grave alla vita o alla persona; nel ricorso, poi, si contrasta la decisione invocando il mancato riconoscimento del danno grave alla stregua di tortura o altra pena inumana (lett. b) art. 14 cit.), senza dar prova di effettiva sottoposizione a procedimento sanzionatorio e comunque in contraddizione con la più ampia ratio della pronuncia che ha escluso la sussistenza del presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la situazione locale del territorio di provenienza del richiedente non poteva dirsi caratterizzata da violenza generalizzata da conflitto armato;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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