Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26520 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 17/10/2019), n.26520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9571/2014 proposto da:

– Cooperativa Edilizia Acli M.K. Gandhi a r.l., rappresentata e

difesa dall’avvocato Antonio Angelo Scarano del foro di Massa

Carrara;

– Z.A. e + ALTRI OMESSI; domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Angelo Scarano, giusta

procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e

procura speciale per Notaio C.L. di (OMISSIS) – Rep. n.

(OMISSIS) del (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

Comune di Montignoso, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n. 27, presso

lo studio dell’avvocato Vannutelli Patrizio, rappresentato e difeso

dall’avvocato Feliziani Cristiana, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1370/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal cons. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Montignoso concesse alla Cooperativa Edilizia Acli M.K. Gandhi a r.l. il diritto di superficie su un terreno di proprietà di S.P. alla quale aveva pagato una somma di denaro a seguito della procedura di esproprio, con la clausola che la Cooperativa avrebbe dovuto rimborsare al Comune eventuali altre somme dal medesimo versate alla suddetta proprietaria all’esito di ricorsi o azioni.

Pertanto il Tribunale di Massa condannò la Cooperativa a restituire al Comune la somma di Lire 84.389.900 ulteriormente versata alla proprietaria e la Corte di Appello di Genova, su appello della Cooperativa e dei soci, confermò la sentenza.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione la società (OMISSIS) a r.l. affidato a due motivi e memoria. Il Comune di Montignoso ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre osservare che i soci e gli acquirenti della Cooperativa pur non avendo assunto la qualità di parte nel primo grado del giudizio hanno proposto appello assieme alla Cooperativa Edilizia Gandhi a r.l. avverso la sentenza n.96 del 20/12/2005 emessa dal Tribunale di Massa. La Corte di Appello di Genova a pagina 5 della sentenza n. 1370/2013, in questa sede impugnata, ha affermato il difetto di legittimazione ad impugnare degli acquirenti e dei soci e tale capo della sentenza non è stato espressamente impugnato. Conseguentemente deve darsi atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte di Appello di Genova impugnata, che dichiara la carenza di legittimazione ad impugnare degli acquirenti e deì soci della cooperativa, permanendo invece la legittimazione della Cooperativa originaria obbligata verso il Comune di Montignoso che ha impugnato l’atto.

Ciò premesso deve essere accolta l’eccezione del Comune di Montignoso di mancanza di valida procura della società (OMISSIS) a r.l., unico soggetto legittimato ad impugnare la sentenza di cuì al presente ricorso.

Infatti la procura alle liti in calce al ricorso per cassazione qui in esame non è sottoscritta da alcun soggetto nella sua qualità di legale rappresentante della società (OMISSIS) a r.l. recando invece la firma dei 21 soci della Cooperativa per i quali si è dato atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata che dichiara la carenza di legittimazione ad impugnare degli acquirenti e dei soci della cooperativa, permanendo invece la legittimazione della Cooperativa originaria obbligata verso il Comune che ha impugnato l’atto.

Pertanto in mancanza di una valida procura alle liti rilasciata all’avvocato Antonio Angelo Scarano del foro di Massa Carrara o ad altro legale da parte dell’unico soggetto legittimato ad impugnare cioè il legale rappresentante della non può che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di procura con condanna alle spese della ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto per mancanza di procura del legale rappresentante della società Cooperativa Edilizia Acli M.K. Gandhi a r.l.. e per carenza di legittimazione ad impugnare dei soci della (OMISSIS) a r.l..

Condanna in solido la società Cooperativa Edilizia Acli M.K. Gandhi a r.l. ed i soci della medesima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente Comune di Montignoso che si liquidano in Euro 5.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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