Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26536 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 17/10/2019), n.26536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16863/2018 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in Roma Via G Marcora 18 20

presso lo studio dell’avvocato Faggiani Guido che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Dalla Bona Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2019 dal Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da M.T., cittadino del Bangladash, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che della Direttiva 2004/83/CE (recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto, erroneamente, il primo giudice aveva pronunciato sulla non credibilità intrinseca ed estrinseca del richiedente asilo per la mancata allegazione di riscontri e per incongruenze riferibili alla dinamica degli eventi esposti, benchè, il giudice avrebbe potuto attivare i propri poteri d’ufficio in virtù del principio della cooperazione istruttoria, non avendo particolare rilevanza la maggiore o minore specificità del racconto reso dal richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 7 e art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto, il giudice del merito, non aveva effettuato le indagini necessari anche in presenza di dichiarazioni generiche e contraddittorie del richiedente, poichè, in relazione al riconoscimento della protezione internazionale, è invece sufficiente la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata a cui non sia contrapposto un efficace e concreto intervento da parte dello Stato; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 5, comma 6 del T.U. Imm., dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 Cedu, in quanto, erroneamente, il Tribunale, ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, sulla base degli stessi motivi di diniego della protezione internazionale, senza un’autonoma valutazione delle situazioni di vulnerabilità, alla luce di una valutazione comparativa, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani “al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. ord., n. 16925/18).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato l’inattendibilità della narrazione, ancorandola all’assenza di un qualunque riscontro, rispetto a una vicenda di natura prettamente privata, circostanza che alla stregua dei principi regolatori della materia, non imponeva alcun approfondimento istruttorio d’ufficio.

Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità”(Cass. n. 32064/18, 30105/18).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato che le eventuali minacce gravi e individuali alla vita del richiedente non provengono da un “agente non statale di persecuzione” e non sono legate a nessuno dei motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 (ma, bensì a una vicenda privata).

Il terzo motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito), (Cass. ord. 17072/2018).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato l’assenza di situazioni di vulnerabilità “individualizzata e specifica”, ed ha evidenziato come le attività svolte dal richiedente nel periodo di accoglienza (formative e di lavoro) non costituiscono prova di una particolare situazione di vulnerabilità.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale,, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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