Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26044 del 15/10/2019
Cassazione civile sez. II, 15/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 15/10/2019), n.26044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15295/2017 proposto da:
M.P., C.F., O.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato
GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE, RANIERI RODA;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto n. 2741/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato:
che i signori O.M., M.P. e C.F., ricorrono, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione del decreto con cui la corte d’appello di Perugia ha dichiarato improcedibile la domanda di equa riparazione dai medesimi proposta;
che la corte territoriale ha fondato il proprio giudizio di improcedibilità sulla seguente motivazione, che si trascrive integralmente: “Il ricorso ed il verbale, a seguito di richiesta di nuovo termine per la notificazione, non risulta essere stato notificato. Tale mancanza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e sanabile dalla sola costituzione dell’Amministrazione convenuta, non comparsa. La domanda di conseguenza deve essere dichiarata inammissibile, non avendo la ricorrente provveduto alla notifica all’Amministrazione nell’ulteriore termine, questo sì perentorio, concesso dal Collegio per tale specifico adempimento”;
che il Ministero della giustizia non ha spiegato difese in questa sede; che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14 febbraio 2019, per la quale non sono state presentate memorie;
considerato:
che con l’unico mezzo di ricorso, riferito al vizio di violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 e dell’art. 291 c.p.c., i ricorrenti preliminarmente segnalano la contraddizione tra la motivazione del decreto, dove si parla di inammissibilità della domanda, e il relativo dispositivo, dove si dichiara l’improcedibilità del ricorso;
che i medesimi ricorrenti deducono inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale, in data 19.7.16 – quindi prima della scadenza del termine perentorio loro concesso per la rinnovazione della notifica del ricorso (20.7.16) – essi avevano provveduto a tale incombente, notificando il ricorso ed il verbale d’udienza al Ministero della Giustizia tramite PEC inviata all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, salvo poi effettuare nei confronti del Ministero dell’Economia una ulteriore notifica, tardiva quanto inutile, giacchè l’unico legittimato passivo era il Ministero della Giustizia;
che quindi, in definitiva, la corte territoriale avrebbe errato nel trascurare che la notifica al Ministero passivamente legittimato era tempestivamente avvenuta e comunque, in ipotesi, nel dichiarare il ricorso improcedibile, invece che cancellare la causa dal ruolo;
che il mezzo di ricorso va giudicato inammissibile là dove lamenta l’errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa affermando che la notifica del ricorso non era avvenuta, in contrasto con le evidenze documentali attestanti l’avvenuta esecuzione della notifica al Ministero della Giustizia tramite PEC inviata all’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 19.7.16;
che il suddetto errore va ricondotto nell’ambito dell’errore revocatorio, il quale, come è noto, presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una, dalla pronuncia, l’altra, dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive (in termini, Cass. 21199/11 e, più di recente, Cass. 25489/18);
che, infatti, l’errore denunciato dai ricorrenti si risolve, appunto, nel contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto – la notifica (in rinnovazione) del ricorso introduttivo in data 19.7.16 emergenti, una, dal decreto, che l’ha negata, e, l’altra, dai documenti ed atti processuali, che, secondo i ricorrenti, la dimostrerebbero con assoluta immediatezza;
che, quindi, il suddetto errore andava fatto valere con il ricorso per revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) e non costituisce motivo di ricorso per cassazione; donde l’inammissibilità della doglianza;
che, per contro, è fondata la doglianza relativa alli errore commesso dalla corte territoriale nel dichiarare la improcedibilità (o inammissibilità, secondo quanto enunciato nella motivazione del decreto) del ricorso introduttivo, giacchè l’effetto della mancata rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo di un procedimento civile non è l’improcedibilità del medesimo, nè l’inammissibilità della domanda ivi proposta, bensì la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo a mente dell’art. 291 c.p.c., commi 1 e 3 e art. 307 c.p.c., comma 4 (cfr. SSUU 5700/14, che ha chiarito che, in materia di equa riparazione, il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica, in applicazione analogica del meccanismo dell’art. 291 c.p.c.);
che, quindi, in definitiva, il motivo del ricorso va accolto in relazione alla seconda delle due censure ivi formulate e il decreto impugnato va cassato con rinvio alla corte territoriale.
P.Q.M.
La Corte, all’esito della riconvocazione del 18.9.2019, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia alla corte di appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019