Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5161 del 03/03/2011
Cassazione civile sez. lav., 03/03/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 03/03/2011), n.5161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE G. MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato AVALLONE
NUNZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6291/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
27.10.08, depositata il 07/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’1/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che:
Con il ricorso in epigrafe, al quale l’INPS resiste con controricorso, è impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, previo rinnovo della c.t.u., ha rigettato la domanda di P.N. diretta ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità, avendo rilevato l’insussistenza del requisito sanitario.
Il ricorso sorretto da un unico motivo denunzia vizio di motivazione.
Esso ha tuttavia carattere alquanto generico e si limita essenzialmente all’osservazione secondo cui sarebbe contraddittorio il giudizio di non invalidità, in presenza di una valutazione di invalidità civile al 100%.
Ma in materia di invalidità pensionabile, la L. n. 222 del 1984, ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della L. 30 marzo 1971, n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato; ne consegue l’inidoneità del parametro di valutazione dell’invalidità civile a valutare l’invalidità pensionabile neanche come guida di massima, a meno che nell’ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare. (Cass. 7760/2006).
Così stando le cose sembra chiaro che dal ricorso non emerge in alcun modo che al consulente di ufficio e alla sentenza che ne ha fatto proprie le conclusioni sia stata addebitata quella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o quella omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, ai fini di una corretta diagnosi, condizioni necessarie, secondo ormai consolidati orientamenti di questa Corte, perchè possa darsi ingresso al vizio di motivazione concernente le valutazioni di carattere sanitario compiute dal giudice di merito (fra le molte, 2004/21594; 2004/7341; 2003/10552; 2002/11467).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza statuizioni sulle spese in relazione alla data di introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011