Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1418 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1418 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 21505-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

3554

IPPOLITI RAFFAELLA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2390/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 23/01/2014

di ROMA, depositata il 13/09/200Tr.g.n. 8525/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per inammissibilità in subordine rigetto.

LUIGI;

R.G. 21505/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 21432/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma
rigettava la domanda proposta da Raffaella Ippoliti nei confronti della s.p.a.

ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti dal 20-7-1998 al 30-9-1998 per
“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie” e
dal 7-12-1999 al 29-2-2000, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccn1 1994
come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., con le pronunce consequenziali.
La Ippoliti proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 13-9-2007, in
riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la nullità del termine
apposto al secondo contratto e condannava la società al pagamento di un
importo pari alla retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del 6-122002, nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione di fatto del rapporto e
quindi fino al 29-2-2003, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle
somme annualmente rivalutate, dalle scadenze al saldo.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre
motivi.
La Ippoliti è rimasta intimata.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 13-2-2009 e il Collegio ha autorizzato la
motivazione semplificata.
1

Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno

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raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di

saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine non deve provvedersi sulla spese, non avendo l’intimata svolto
alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 5 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse

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