Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4697 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. I, 25/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 33131/2006 proposto da:

B.I. (c.f. (OMISSIS)), U.A. (c.f.

(OMISSIS)), P.V. (c.f. (OMISSIS)),

P.R. (c.f. (OMISSIS)), P.A. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 163, presso l’avvocato COSTANTINI ALFIERO, rappresentati e

difesi dall’avvocato FELIZIANI Alberto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS Lucio, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSSI GRAZIELLA,

giusta procura speciale per Notaio MARIO LIGUORI di ROMA – Rep. n.

148040 del 27.12.06;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. TERZINO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. DIDONE: il ricorso può

essere rigettato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis

c.p.c..

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- B.I., U.A., P.V., P.A. e P.R. (unitamente ad altri ingiunti non ricorrenti) hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Presidente del Tribunale di Perugia per il pagamento, in favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., creditrice della s.r.l. COM.BE.CAR. (successivamente dichiarata fallita), della somma di L. 700.000.000, oltre accessori, da essi dovuta solidalmente quali fideiussori della predetta società.

Il Tribunale di Perugia ha respinto l’opposizione e la Corte di appello di Perugia, con sentenza del 24.7.2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto dagli opponenti, ha revocato il decreto ingiuntivo – perchè emesso per la somma predetta oltre interessi ultralegali – e ha condannato e medesimi al pagamento della somma di Euro 361.519,83, oltre interessi al tasso legale.

Nel maggio 1990 la s.r.l. COM.BE.CAR. aveva versato nelle filiali umbre di vari istituti di credito un cospicuo numero di assegni circolari per il complessivo importo di L. tre miliardi e mezzi.

Assegni emessi dalla Banca Nazionale del Lavoro, già incassati e, sottratti prima che giungessero a mezzo posta al centro contabile dell’istituto emittente, erano stati contraffatti mediante rimozione del timbro di obliterazione apposto dalle banche negoziatrici. Gli opponenti lamentavano che illegittimamente la B.N.L. aveva stornato dal conto corrente le somme relative agli assegni risultati contraffatti, anche perchè l’accredito era avvenuto previa verifica della validità dei titoli.

La Corte di appello ha escluso qualsiasi responsabilità da parte della banca per l’accertata (in sede penale) impossibilità di rilevare la contraffazione senza esami di laboratorio. Ha evidenziato che per gli artt. 1829 e 1857 c.c., l’accreditamento era avvenuto salvo buon fine e che legittimamente erano state stornate le somme.

Infine, la fideiussione omnibus non era nulla perchè era intervenuto patto aggiuntivo di limitazione (a L. 700.000.000) della responsabilità dei garanti e l’oggetto della fideiussione era individuabile nei rapporti bancari intrattenuti dalla società garantita.

Contro la sentenza di appello B.I., U.A., P.V., P.A. e P.R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro.

2.1.- Il primo, il terzo ed il quarto motivo – con i quali è denunciato vizio di motivazione – appaiono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3^, n. 16002/2007; ord., sez. 3^, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v.

sentenza, S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del decreto impugnato (recte: sentenza impugnata: n.d.r.).

2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione del combinato disposto degli artt. 1829 e 1857 c.c. e formulano il seguente quesito: se per il versamento in c/c di assegni circolari, la clausola salvo buon fine prevista dagli artt. 1829 e 1857 c.c., sussiste anche nel caso in cui l’istituto di credito abbia dichiarato, per mezzo dei propri dipendenti, che i titoli posti all’incasso erano regolari, avendo previamente verificato ciò attraverso la procedura computerizzata e, successivamente, abbia provveduto all’immediato accredito nel conto corrente del cliente delle somme riportate nei titoli stessi, come confermato dall’estratto conto inviato al cliente.

Il motivo appare infondato anche se la motivazione in diritto della sentenza impugnata deve essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., previa diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti accertati dal giudice del merito e prospettati dagli stessi ricorrenti (su tale potere della S.C. v., per tutte, Sez. 3^, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007).

Infatti, la Corte di merito ha applicato la regola per la quale alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell’art. 1829 cod. civ., richiamato dal successivo art. 1857, secondo cui l’accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell’importo di un assegno trasferito alla banca per l’incasso deve ritenersi sempre effettuato salvo incasso (o salvo buon fine, o con riserva di verifica), con la conseguenza che, se il credito portato dall’assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo. La predetta presunzione di clausola salvo incasso non opera soltanto allorquando risulti una contraria volontà delle parti che, ove l’inclusione nel conto corrente bancario avvenga mediante girata di un titolo di credito, può essere desunta non solo dal fatto che la girata medesima sia piena e non già per l’incasso, ma anche da altre circostanze di fatto, quale un inequivoco comportamento della banca (Sez. 1^, Sentenza n. 18118 del 27/11/2003; conf.: Sez. 1^, Sentenza n. 19587 del 16/07/2008).

Sennonchè, trattandosi di versamento sul conto corrente di assegni circolari emessi dalla medesima banca presso la quale è acceso il conto, risulta applicabile la norma di cui al R.D. n. 1736 del 1933, art. 84, comma 3, in virtù della quale la girata dell’assegno circolare in favore della banca emittente estingue l’assegno.

In altri termini, è come se il correntista versasse sul proprio conto denaro falso e la banca solo ad una successiva verifica accertasse la falsità delle monete e la fattispecie è analoga a quella già decisa in altre occasioni dalla S.C. allorquando ha affermato che in tema di conto corrente, qualora la banca girataria per l’incasso di un assegno accrediti al proprio cliente il relativo importo in ragione della comunicazione del buon fine del titolo da parte dell’istituto trattario, l’erroneità di tale presupposto (nella specie, in quanto era stata falsificata la firma di traenza) conferisce alla banca medesima azione di ripetizione, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., vertendosi in tema d’indebito oggettivo (Sez. 1^, Sentenza n. 4502 del 28/03/2002; conf.: n. 4911/1990).

Qualificata, dunque, l’azione promossa dalla banca ai sensi dell’art. 2033 c.c., il ricorso può essere rigettato in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano, quanto alla inammissibilità del primo, del terzo e del quarto motivo del ricorso, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.. Quanto al secondo motivo, invece, la Corte ritiene che la censura sia inammissibile e non infondata. Invero, sia il quesito, così come formulato, che lo stesso motivo, presuppongono l’esistenza di circostanze di fatto che non risultano dalla sentenza impugnata come accertate in giudizio e, anzi, contrastano con l’affermazione della Corte di merito in ordine all’assoluta correttezza del comportamento della banca resistente.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare le spese processuali alla banca resistente, spese liquidate in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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