Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4657 del 25/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26679/2008 proposto da:
P.V., P.A., P.C., A.E.,
P.S., P.L., P.F., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CORVISIERI 17, presso lo studio
dell’avvocato FABBRICATORE FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli
avvocati SETTINO Domenico, TENUTA GIOVANNI CARLO, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1881/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 08/11/2007 R.G.N. 284/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
17/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, all’esito di nuova consulenza medica, riformando parzialmente la statuizione di primo grado, che aveva condannato il Ministero dell’Interno ad erogare a P.S. l’assegno di invalidità e l’indennità di accompagnamento dal gennaio 1990, fissava la decorrenza del diritto all’indennità di accompagnamento dal primo gennaio 1998;
rilevato che P.S. era deceduto il (OMISSIS), ed elencate le patologie riscontrate, la Corte adita riteneva preferibile il secondo elaborato peritale che con maggior precisione aveva fissato l’aggravamento dello stato clinico per il diritto all’indennità.
Avverso detta sentenza gli eredi P. ricorrono con un motivo.
Il Ministero resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, per non avere messo a confronto le divergenti conclusioni delle consulenze di primo e di secondo grado, aderendo acriticamente alla seconda.
Il motivo è infondato, dal momento che la giurisprudenza ormai prevalente di legittimità (tra le tante Cass. n. 3577 del 23/02/2004) ha affermato che “Allorchè, in sede di giudizio di appello, venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d’ufficio l’eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d’ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente”.
Nella specie la sentenza impugnata ha elencato le patologie da cui il P. era affetto, ed ha ritenuto che più puntuale era stato l’accertamento da parte del secondo CTU del superamento della soglia invalidante prescritta per l’indennità di accompagnamento, mentre ha confermato la decorrenza della pensione di invalidità civile.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2003, essendo la causa iniziata in precedenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011