Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4938 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 330/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

20/01/09, depositata il 27/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato difensore del ricorrente TRIOLO VINCENZO per delega

dell’Avvocato CORETTI ANTONIETTA che si riporta agli scritti ed

insiste per l’accoglimento del ricorso;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che aderisce alla relazione.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Bari accoglieva, nella parte in cui era sta omessa la liquidazione degli interessi anatocistici, l’appello proposto da N.G. contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta dalla medesima contro l’Inps per la riliquidazione del trattamento di disoccupazione agricola e aveva compensato per 4/5 le spese del giudizio. La Corte d’appello compensava le spese del giudizio di impugnazione, in considerazione della serialità della controversia e della marginale riforma della sentenza (appellata anche quanto alla parziale compensazione e alla misura delle spese del primo grado).

L’Inps ricorre per cassazione.

Il ricorso con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c. e con il secondo motivo violazione dell’art. 434 c.p.c., rilevando che, a seguito della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, doveva ritenersi 1 venuta meno, per concorde valutazione delle parti, l’intera materia del contendere (primo motivo) e quindi non poteva essere riaperta la controversia, in difetto di censure circa i presupposti di tale dichiarazione di cessazione della materia del contendere (secondo motivo).

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, in quanto in appello solo in relazione ad una previa contestazione della dichiarazione della cessazione della materia del contendere avrebbe potuto configurarsi la riproposizione di domande relative al merito.

In difetto di tale preliminare contestazione deve ritenersi passata in giudicato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e non proponibile la domanda sul merito.

Consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione. Esse sono regolate in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), tenuto presente, in relazione al vigente tenore dell’art. 152 disp. att. c.p.c., che il giudizio è stato instaurato in primo grado nel settembre 2005, e quindi nella vigenza della nuova disciplina, e considerato che mancano attestazioni sui redditi della parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la parte intimata a rimborsare all’Inps le spese de giudizio di appello e di quello di cassazione, determinate per l’appello in Euro 20,00 per spese, Euro 200,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, e per la cassazione in Euro 20,00 oltre Euro 800,00 per onorari; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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