Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1381 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1381 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 5340-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PERRONE VINCENZO PRRVCN66S03L273H, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. PIACQUADDIO CIRO, giusta
mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

Data pubblicazione: 23/01/2014

- controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 746/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI
dell’8.6.2010, depositata il 17/02/2010;

07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

N

\\

\

NN
Ric. 2011 n. 05340 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

r.g.n. 5340/2011 Inps c/Perrone Vincenzo
Oggetto: operai agricoli; riliquidazione indennità di disoccupazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 novembre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:”

l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione dell’indennità
di disoccupazione per l’anno 2004 e non calcolato, dall’INPS, ai sensi del
D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra
quanto spettante e quanto percepito;
3. il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza confermata dalla Corte
d’appello di Bari;
4. avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
5 l’intimato si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale
fondato su un motivo cui non ha resistito l’Inps;
6.

con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51
e 55 del CCNL operai agricoli e fiorovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6
comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97, nonché in relazione agli artt. 1362, 2120
cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la sentenza per avere
incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR” , la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte
territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;

Z l’intimato, con il ricorso incidentale, eccepisce l’inammissibilità del ricorso
perché notificato oltre il termine annuale e si duole che la Corte di merito abbia
omesso di pronunciarsi sull’istanza di cessazione della materia del contendere;
8.

preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione,
avverso sentenza di appello pubblicata il 17 febbraio 2010 per essere stato il
ricorso tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 16
febbraio 2011 (a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende

1
r.g.n. 5340/2011

2. Perrone Vincenzo, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio

perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo
all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso per
cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a
mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge, cfr., ex multis,
Cass. SU, 7607/2010 e successive conformi);
9. il ricorso principale è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso, da
ultimo, dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre

quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007
per cui “Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la
nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da
porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16
aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va
ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del
27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato
disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n.
318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può
essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella
indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva»;
10. l’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal
legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art.
1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
per contro è manifestamente infondato il ricorso incidentale proposto dal
lavoratore, dovendosi ravvisare un’evidente violazione del principio di
2
r.gn. 534012011

conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: << Confermandosi specificità e autosufficienza del ricorso, in base al quale è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l'esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all'esame degli atti. Ciò in quanto, pregiudiziale ad ogni statuizione in ordine alla lamentata omessa o insufficiente motivazione da parte del giudice di appello su una specifica determinata questione, si appalesa l'accertamento dell'effettiva sottoposizione di tale questione al vaglio del 12 nel caso di specie il ricorrente incidentale, nel far riferimento all'eccepita assenza di motivazione da parte del giudice di appello in ordine alla questione concernente l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto riportare (ovvero allegare al ricorso) il contenuto della richiesta sul punto avanzata alla Corte territoriale, onde consentire a questa Corte di valutare l'effettività della denunciata omissione riscontrando preliminarmente l'effettiva proposizione della domanda in parola ed il preciso contenuto della stessa; 13. l'anzidetta omissione ha comportato una palese violazione del canone di autosufficienza del ricorso, che risulta fondato sull'esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare l'esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli - d'ufficio o di parte - che a tali atti facciano riferimento; 14. a ciò deve aggiungersi che il pagamento delle somme, in quanto avvenuto in ottemperanza di un obbligo posto dalla sentenza di condanna, non comporta alcuna cessazione della materia del contendere non implicando alcuna rinuncia alla domanda fatta valere in giudizio". 15. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. 16. Il Collegio, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c. perché proposti avverso la medesima sentenza, condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso principale, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, ed infondato il ricorso incidentale. /7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda. 3 r:g. n. 5340/ 201 I suddetto giudice; 18. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso domanda relativa all'inclusione della quota di TFR nella base di calcolo dell'indennità di disoccupazione; compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 7 novembre 2013 ESIDENTE incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la

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