Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3875 del 17/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1074/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
19/12/08, depositata il 28/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
La Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato per difetto del requisito sanitario la domanda proposta da B.M. per far valere il suo diritto all’assegno invalidita’ civile, accoglieva la domanda con decorrenza dal 7 dicembre 2007, dato che dalla consulenza esperita in appello era risultato il sopravvenire di una totale invalidita’ da tale data.
L’Inps ricorre per cassazione, intimando la B. e il Ministero dell’economia e delle finanze, che aveva partecipato al giudizio di primo grado.
Il ricorso denuncia con tre motivi (sotto il profilo, rispettivamente, dell’omessa pronuncia, della violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e dell’art. 2697 c.c. e del vizio di motivazione) l’omessa verifica della sussistenza dei requisiti socio – economici.
Il ricorso e’ manifestamente fondato, in relazione al seguente principio: “In tema di pensione di inabilita’ ed assegni di invalidita’ previsti a favore degli invalidi civili dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 i requisiti socio economici (requisiti reddituale, incollocazione) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall’interessato, la cui mancanza e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi, ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario, per effetto della sussistenza degli altri requisiti, mentre, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti e’ deducibile per la prima volta in appello ed e’ rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado” (Cass. 14035/2002 e conf. piu’ di recente 16395/2008).
Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterra’ al gia’ riportato principio di diritto, tenendo anche presente pero’ che con la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, (disposizione vigente dall’11.2008 ex comma 94 dello stesso articolo), che ha sostituito il testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, il requisito dell’incollocazione e’ stato sostituito da un requisito diverso (e di piu’ semplice verificazione), e cioe’ quello del non svolgimento di attivita’ lavorativa. Il giudice di rinvio provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011