Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3878 del 17/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3878
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.A.C – SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell’avv. Mario
Antonini, rappresentata e difesa dall’avv. Andronico Francesco per
procura in calce al ricorso notificato in data 8.10.03;
– ricorrente –
contro
U.N., T.S., TO.SA., S.
C., C.S., D.B.G., I.
G., M.F., S.F.;
– intimati –
per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della
Corte di cassazione 30.1.06 n. 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 17.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
FEDELI Massimo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza 30.1.06 n. 2021 la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto dalla S AG – Societa’ Aeroporto Catania spa, cassava la sentenze 7-9.12.00 (non definitiva) e 3-10.10.02 (definitiva) della Corte di appello di Catania, rinviando alla Corte d’appello di Caltanissetta per il riesame alla luce dei principi enunziati.
La stessa societa’ SAG ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. chiedeva la correzione della sentenza sostenendo che il Collegio giudicante era incorso in errore materiale in quanto, pur essendo il ricorso proposto nei confronti di U.N., T.S., To.Sa., S.C., C.S., D. B.G., I.G., M.F. e S.F., nell’intestazione la sentenza stessa recava come soggetto intimato il solo U.N..
Depositata relazione dal relatore ex art. 380 bis c.p.c., il Collegio, riunito in camera di consiglio, con ordinanza in data 11.1.10 disponeva la notifica del ricorso a T., To. e D.B., concedendo gg. 90 dalla comunicazione per l’espletamento e rinviando a nuovo ruolo.
Ricevuta comunicazione dell’ordinanza in data 19.2.10, parte ricorrente adempiva all’incombente in data 17.3.10 nei confronti di T., in data 29.3.10 nei confronti di To. e in data 30.3.10 nei confronti di D.B..
Fissata nuovamente la discussione in camera di consiglio, la ricorrente depositava memoria.
U. e gli altri resistenti non svolgevano attivita’ difensiva.
Rileva il Collegio che:
a) il ricorso de quo (r.g. 24676/03) risulta effettivamente notificato a tutti i soggetti sopra indicati; b) dalla lettura della sentenza emerge che il Collegio aveva la consapevolezza di esaminare l’impugnazione nei confronti di tutti i predetti; c) deve, pertanto, ritenersi che a causa di errore materiale la sentenza sia stata intestata nei confronti del solo U. e non anche degli altri intimati.
Deve essere accolta, pertanto, l’istanza proposta da S.A.G e deve procedersi a correzione della sentenza indicata in premessa nei termini riportati in dispositivo.
Nulla deve statuirsi sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’intestazione della sentenza di questa Corte 30.1.06 n. 2021 venga corretta come segue:
a) dopo il nome U.N. vengano riportati anche i nomi di T.S., To.Sa., S.C., C. S., D.B.G., I.G., M.F. e S.F.;
b) la parola “intimato” venga sostituita da “intimati”. Nulla deve disporsi per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011