Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25628 del 11/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7396-2019 proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO di
LECCE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
P.E., in qualità di legale rappresentante de IL VENTAGLIO
SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.LLO PILSUDSKI 118,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCENZO FARINA;
– controricorrente –
contro
CONCORDATO PREVENTIVO IL VENTAGLIO SRL;
– intimato –
avverso il decreto N.R.G. 459/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositato il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso promosso avanti alla Corte di Appello di Lecce, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Brindisi ha proposto reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo della s.r.l. Il Ventaglio.
La Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile ricorso, ritenendo la tardività dello stesso: “il termine di 30 giorni stabilito dalla L. Fall., art. 183 per l’impugnazione dell’omologa, termine certamente estraneo al regime della sospensione feriale” – ha rilevato il decreto – “era abbondantemente decorso al momento del deposito del reclamo”.
Avverso questo provvedimento la Procura Generale ha presentato ricorso, adducendo due motivi di cassazione.
Resiste, anche con memoria, la s.r.l. Il Ventaglio. Non ha svolto difese la Procedura concordataria.
2.- I motivi proposti dalla Procura sono stati rubricati nei termini che seguono.
Primo motivo: “violazione e/o falsa o errata applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., art. 183, alla L. n. 742 del 1969, artt. 3 e 4 e agli artt. 402-409 c.p.c.”.
Secondo motivo: “”violazione e/o falsa o errata applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. Fall., art. 183 e all’art. 10 c.p.c.”.
3.- Le osservazioni svolte nel contesto del primo motivo di ricorso assumono, in particolare, che “il R.D. n. 12 del 1941, art. 92 sull’ordinamento giudiziario contempla, fra i procedimenti in materia fallimentare trattati durante il periodo feriale, unicamente le cause relative alla “dichiarazione e alla revoca dei fallimenti” e, a sua volta, la L. Fall., art. 36 bis, stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli artt. 26 e 36 della medesima legge, consente, in base a un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari”.
4.- Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, invero, ritiene che – giusta
la disposizione dell’art. 92 ord. giud., nonchè quella della L. n. 742 del 1969, art. 3 – regola di base, anche per le procedure concorsuali, sia quella data dall’applicazione della sospensione feriale di termini (cfr., tra le altre, Cass., 4 febbraio 2009, n. 2706; Cass., 13 giugno 2018, n. 154235). La materia del reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo non risulta mostrare ragioni atte a deviare da tale regola.
5.- Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
6.- All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della controversia alla Corte di Appello di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il rimo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019