Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25227 del 09/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25227
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20641-2018 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANNA MARIA GALIMBERTI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1242/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata l’11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
A.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività il suo gravame contro la decisione del tribunale della stessa città, che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale;
denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 221 del 2012, art. 16-septies e art. 147 c.p.c., in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., per mancata analisi del dettato normativo alla luce del principio di scissione del termine di perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario;
il ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è manifestamente fondato dovendosi fare applicazione della sopravvenuta sentenza n. 75 del 2019 della Corte costituzionale;
con tale sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, convertito con modificazioni, in L. n. 221 del 2012, inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b), convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta”;
la decisione supera il contrario orientamento di questa Corte al quale si era attenuta la proposta di decisione, e in considerazione di tanto è da osservare che:
(i) risulta dalla impugnata sentenza che il provvedimento del tribunale era stato comunicato via pec dalla cancelleria in data 18-42017;
(ii) l’appello era stato notificato a mezzo pec in data 18-5-2017 a ore 21,13;
(iii) la corte d’appello ha considerato che la notificazione dell’atto contenente il gravame si era perfezionata il di successivo, 19-52017, a ore 7;
(iv) viceversa la richiamata decisione di illegittimità costituzionale postula che la notificazione, per il notificante, si debba considerare perfezionata nel momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione, e dunque nella specie il 18-5-2017, alle ore 21,13;
(v) ne consegue che il gravame era in effetti tempestivo;
(vi) invero le pronunce di accoglimento, pronunciate dalla Corte costituzionale, eliminano la norma dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione;
(vii) l’illegittimità costituzionale, cioè, ha come presupposto l’invalidità originaria della norma di legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando solo il principio – qui non rilevante – che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo;
l’impugnata sentenza va quindi cassata;
segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Bologna, la quale, in diversa composizione, farà applicazione dei citati principi e deciderà il gravame nel merito, provvedendo anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019