Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4612 del 24/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.O., rappresentata e difesa, giusta delega a
margine del ricorso, dall’Avv. GIUFFRIDA Martino, elettivamente
domiciliato in Roma, Via dei Gracchi, 209 presso lo studio dell’Avv.
Dario De Blasiis;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/26/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Messina n. 26, in data
18/05/2006, depositata il 21 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso iscritto al n. 10295/2009 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 137/26/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione Staccata di Messina n. 26, il 18.05. 2006 e DEPOSITATA il 21 dicembre 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia Entrate e, in totale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF e sanzioni dell’anno 1995, censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione della normativa in tema di comunicazione dell’avviso dell’udienza di trattazione e di diritto di difesa, lamentando l’omessa comunicazione dell’avviso e la connessa impossibilità di far valere le proprie ragioni.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
4 – In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto tardivamente, dopo la scadenza del termine lungo.
La sentenza impugnata ed in atti, risulta essere stata depositata in data 21 dicembre 2006, e non notificata.
Il termine decadenziale di un anno e 46 giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c., maturava, dunque, il 05 febbraio 2008.
Il ricorso per cassazione, invece, è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica il 20-21 aprile 2009.
5 – Ulteriore profilo di inammissibilità va, altresì, colto in relazione alla omessa formulazione dei quesiti, previsti dall’art. 366 bis c.p.c., nel testo vigente ed applicabile ratione temporis (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007, SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).
6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di inammissibilità, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte;
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Rilevato che alla stregua dei dati fattuali esposti in relazione e delle considerazioni ivi svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè proposto tardivamente;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in Euro mille, oltre spese prenotate a debito;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, dei compensi difensivi in Euro mille, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011