Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4522 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5843/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, S.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 387/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 01/12/2 006 R.G.N. 205/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Cagliari respingeva l’appello dell’INPS avverso la sentenza n. 58/06 del Tribunale di Sassari, con cui era stato riconosciuto il diritto della S. all’assegno mensile di assistenza L. n. 118 del 1971, ex art. 13, appello basato sulla circostanza che l’istante, solo tardivamente aveva prodotto la necessaria documentazione inerente l’incollocamento al lavoro ed il requisito reddituale.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’INPS affidato a due motivi.

La S. ed il Ministero dell’Economia e Finanze sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con primo motivo l’INPS denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 11 e degli artt. 345, 414, 420, 434 e 437 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamentava in particolare l’INPS che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che i requisiti economici e dell’incollocamento al lavoro non concretassero elementi costitutivi del diritto, ma mera condizione di erogabilità della prestazione. Lamentava inoltre che la Corte aveva ritenuto inammissibile, perchè nuova, l’eccezione dell’Istituto circa la mancanza di prova di tali requisiti, ammettendo pertanto la documentazione al riguardo prodotta dalla S. in sede di gravame.

Deduce l’INPS di avere invece tempestivamente proposto l’eccezione (pag. 8 ricorso), sicchè formulava il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, in caso di domanda volta al riconoscimento di assegno di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 11, il requisito dell’incollocamento al lavoro sia elemento costitutivo della fattispecie, la cui sussistenza debba essere dimostrata dal ricorrente ovvero verificata anche d’ufficio dal giudice”.

Il motivo è inammissibile posto che il quesito, che dal primo è illustrato (Cass. sez. un. 9/3/09 n. 5624), chiede alla Corte di enunciare un principio di diritto non risolutivo della controversia, considerato che la Corte cagliaritana ha ritenuto provati i requisiti in parola, ritenendo semmai ammissibile in grado di appello la prova dell’incollocamento al lavoro, a suo avviso non contestata dall’Istituto.

L’aver affermato, nel corso della motivazione, che tali requisiti non erano costitutivi del diritto, cede di fronte all’accertata prova della loro sussistenza.

2. – Con secondo motivo HNPS si duole (infatti) dell’ammissione in grado di appello della documentazione prodotta dalla S., inerente i c.d. requisiti socio economici (rectius: l’incollocamento al lavoro), formulando il seguente principio di diritto: “dica la Corte se, in caso di domanda volta al riconoscimento di assegno di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 11, essendo i requisiti economici elementi costitutivi della fattispecie, la mancata dimostrazione della loro sussistenza fin dal ricorso introduttivo del giudizio comporti la decadenza dal diritto alla produzione, non ovviabile in sede di appello in presenza di specifica contestazione”.

Il motivo è infondato, in primo luogo perchè il quesito fa esclusivo riferimento ai requisiti economici che la Corte territoriale ha invece incontestatamente accertato essere stati allegati dalla S. sin dal primo grado; in secondo luogo in quanto la contestazione originaria dell’Istituto, riportata a pag. 5 del presente ricorso, risulta estremamente generica e senza alcun concreto riferimento al caso di specie (Cass. 21/5/2008, n. 13079), non potendo così impedire l’esercizio dei poteri ufficiosi, come nella specie avvenuto. Ed invero, nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. n. 12856 del 26/05/2010, Cass. n. 2379 del 05/02/2007).

Il ricorso deve essere in definitiva respinto.

La mancata costituzione dei contro ricorrenti esime la Corte da statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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